Art. 14 
 
        Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e  provvedimento  di
VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione  acquisita
tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'
dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte
e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24
e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti
ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul
progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a
norma del presente articolo. 
  2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'
competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusione
della fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro
il  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro
il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,
previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giorni
dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   per
l'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  per
l'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  dei
Ministri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alla
deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  i
successivi trenta giorni. 
  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le
considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'
competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di
partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli
23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,
nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o
altrimenti presi in considerazione. 
  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e
motivate condizioni ambientali che definiscono: 
    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la
dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali
malfunzionamenti; 
    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e
negativi; 
    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali
significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del
progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai
sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei
parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono
proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del
progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al
fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o
regionali. 
  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito
web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque
non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,
tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,
dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale
proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,
il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorita' competente. 
  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'
competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del
provvedimento di VIA sul sito web. 
  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».