Art. 16 
 
Sostituzione dell'articolo 27 e introduzione dell'articolo 27-bis nel
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso
di procedimenti di VIA di  competenza  statale,  il  proponente  puo'
richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di  VIA  sia
rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di  ogni
autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o  atto  di
assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente  per
la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto.  A  tal  fine,   il
proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura
che l'avviso al pubblico di  cui  all'articolo  24,  comma  2,  rechi
altresi'  specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale
richiesti, nonche' la  documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i
titoli ambientali  di  cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,  laddove
necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilascio
dei seguenti titoli laddove necessario: 
    a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  Titolo
III-bis della Parte II del presente decreto; 
    b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  del
presente decreto; 
    c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  in
mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  di
posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presente
decreto; 
    d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
    h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto
ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il
provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari
previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies. 
  4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1. 
  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiesta
motivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  per
una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto
in conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  da
pubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  proprio
sito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,
comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci
giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazione
ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondo
le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  dei
lavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  La
determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,
che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  reca
l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',
i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisione
di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  lettera
a),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agli
articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le
misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  in
materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,
controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relative
disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia. 
  10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in
deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardanti
il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
di cui al comma 2.». 
  2. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale).  -  1.
Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente
presenta all'autorita' competente un'istanza ai  sensi  dell'articolo
23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati  progettuali
previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta
istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio  di  tutte
le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,
nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla
realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.
L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'
specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
  2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della
fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via
telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione
e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire
la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o
commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto
dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al
medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32. 
  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel
sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le
amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di
rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza
della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio
non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. 
  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,
ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di
ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque
informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni
comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenza
e l'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.
Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  o
le integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,
dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  cura
della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'
data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'. 
  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del
pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le
forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8. 
  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovvero
dalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  quale
partecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento
di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di
servizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il
provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione
esplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoli
abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi
1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto. 
  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento
autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,
controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli
29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure
supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma
7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le
modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte
delle amministrazioni competenti per materia.