Art. 17 
 
        Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a ottemperare
alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA. 
  2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  di
competenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  di
cui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impatti
ambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  le
opportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'
competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  per
i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti
pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'
competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesime
attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente
rilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delle
opere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,
d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   la
trasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   le
verifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifica
l'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicando
sul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindici
giorni dal ricevimento dell'esito della verifica. 
  3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,
il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di
attuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in
formato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggetto
eventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazione
contenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. 
  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanza
ai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dal
comma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamente
dall'autorita' competente. 
  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,
l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  un
congruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 29. 
  6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  di
cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  del
progetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovvero
dall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impatti
ambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  di
entita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambito
del  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancato
adempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,
l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dal
proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'
ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e
disporre l'adozione di opportune misure correttive. 
  7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al
comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di
stabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  del
provvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  della
riedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,
assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni. 
  8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,
dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure
correttive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  dati
derivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  del
proponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  web
dell'autorita' competente.».