Art. 18 
 
        Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  29  (Sistema  sanzionatorio).  -  1.  I   provvedimenti   di
autorizzazione  di  un  progetto  adottati  senza  la   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA  o  senza  la  VIA,  ove  prescritte,  sono
annullabili per violazione di legge. 
  2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   delle
condizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  di
modifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quello
sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al
procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo
27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procede
secondo la gravita' delle infrazioni: 
    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un
tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. 
  3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  del
presente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   al
procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimento
di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cui
all'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede
giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un
progetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'
competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviare
un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  o
delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali
o  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termine
assegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovo
provvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o
27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  la
demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  dei
luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  un
progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  di
assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzione
amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confronti
di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  ne
osserva le condizioni ambientali. 
  6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente. 
  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazioni
previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli
di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  di
vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  di
cui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verifica
dell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nel
provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   o   nel
provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  la
protezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  o
calamita' naturali.».