Art. 19 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto: "Art. 30 (Impatti ambientali interregionali) 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti. 2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.".