Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al
comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri,  l'autorita'
competente mette  a  disposizione  nel  proprio  sito  web  tutta  la
documentazione pervenuta affinche' i  soggetti  di  cui  al  comma  2
rendano le proprie determinazioni.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 30 (Impatti ambientali interregionali) 
              1. Nel caso di piani e programmi  soggetti  a  VAS,  di
          progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di
          VIA di competenza regionale, i quali risultino  localizzati
          anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di
          valutazione e  autorizzazione  ambientale  sono  effettuate
          d'intesa tra le autorita' competenti. 
              2. Nel caso di piani e programmi  soggetti  a  VAS,  di
          progetti di interventi e  di  opere  sottoposti  a  VIA  di
          competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
          cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
          autorizzazione  integrata  ambientale  con  esclusione   di
          quelli previsti dall'allegato XII, i  quali  possano  avere
          impatti  ambientali  rilevanti  ovvero  effetti  ambientali
          negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
          competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire  i
          pareri delle autorita' competenti di tali regioni,  nonche'
          degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. 
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al   comma   2,   ai   fini
          dell'espressione   dei   rispettivi   pareri,   l'autorita'
          competente mette a disposizione nel proprio sito web  tutta
          la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui  al
          comma 2 rendano le proprie determinazioni.".