Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
      «b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  III
della  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  la
presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dello
studio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazioni
supplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delle
consultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agli
impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  di
VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; 
      b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:
elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida
adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale
dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio
del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione; 
      b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   carattere
preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o
progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su
un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,  diretti   e
indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui
seguenti fattori: 
        popolazione e salute umana; 
        biodiversita', con particolare attenzione alle specie e  agli
habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della
direttiva 2009/147/CE; 
        territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
        beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
        interazione tra i fattori sopra elencati. 
  Negli impatti ambientali  rientrano  gli  effetti  derivanti  dalla
vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'
pertinenti il progetto medesimo.»; 
    c) la lettera g) e' sostituita dalle seguenti: 
      «g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione  o  di
altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle
risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  gli
elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del
progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  un
livello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impatti
ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura
di cui all'articolo 20; 
      g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare
per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,
contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui
suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in
conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda del presente decreto;»; 
    d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      «i) studio di impatto ambientale:  documento  che  integra  gli
elaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alle
indicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  del
presente decreto;»; 
      e) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
        «m) verifica di assoggettabilita' a VIA di  un  progetto:  la
verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un
progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA
secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del
presente decreto;»; 
      f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA:  il
provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'
competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di
assoggettabilita' a VIA;»; 
      g) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
        «o)  provvedimento  di  VIA:   il   provvedimento   motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'
competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi
del progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli
esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazioni
transfrontaliere;»; 
      h) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti: 
        «o-ter) condizione ambientale del provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal
proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle
misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali
significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento
negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA; 
        o-quater) condizione ambientale  del  provvedimento  di  VIA:
prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di
VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o
l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  per
evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure
di monitoraggio; 
        o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita  il
proponente a realizzare il progetto;»; 
      i) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
        «p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione  cui
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 5 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                a) valutazione ambientale di piani e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
              b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
          processo che comprende, secondo le disposizioni di  cui  al
          Titolo  III  della  parte  seconda  del  presente  decreto,
          l'elaborazione e la presentazione  dello  studio  d'impatto
          ambientale da parte del proponente,  lo  svolgimento  delle
          consultazioni,  la  valutazione  dello   studio   d'impatto
          ambientale,  delle  eventuali  informazioni   supplementari
          fornite dal proponente e degli esiti  delle  consultazioni,
          l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli  impatti
          ambientali del progetto, l'integrazione  del  provvedimento
          di VIA nel provvedimento di approvazione  o  autorizzazione
          del progetto; 
              b-bis) valutazione di  impatto  sanitario,  di  seguito
          VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base  delle
          linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
          che si avvale dell'Istituto superiore di sanita',  al  fine
          di stimare gli impatti complessivi,  diretti  e  indiretti,
          che  la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto  puo'
          procurare sulla salute della popolazione; 
              b-ter)   valutazione   d'incidenza:   procedimento   di
          carattere preventivo  al  quale  e'  necessario  sottoporre
          qualsiasi  piano  o  progetto  che  possa  avere  incidenze
          significative su un sito o su un'area  geografica  proposta
          come  sito  della  rete  Natura   2000,   singolarmente   o
          congiuntamente ad altri piani e  progetti  e  tenuto  conto
          degli obiettivi di conservazione del sito stesso; 
              c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e
          indiretti, di un piano, di un programma o di  un  progetto,
          sui seguenti fattori: 
                  - popolazione e salute umana; 
                  - biodiversita', con  particolare  attenzione  alle
          specie e agli habitat protetti in  virtu'  della  direttiva
          92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 
                  - territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
                  - beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
                  - interazione tra i fattori sopra elencati. 
              Negli  impatti   ambientali   rientrano   gli   effetti
          derivanti dalla vulnerabilita' del progetto  a  rischio  di
          gravi  incidenti  o  calamita'   pertinenti   il   progetto
          medesimo. 
                d) patrimonio  culturale:  l'insieme  costituito  dai
          beni culturali e dai beni paesaggistici in  conformita'  al
          disposto di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                e) piani e programmi: gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
                  1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'
          a livello nazionale, regionale o locale oppure  predisposti
          da  un'autorita'  per  essere   approvati,   mediante   una
          procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 
                  2) che sono previsti da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
                f) rapporto ambientale: il documento del piano o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 13; 
              g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione
          o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri  interventi
          sull'ambiente naturale o  sul  paesaggio,  compresi  quelli
          destinati allo sfruttamento delle  risorse  del  suolo.  Ai
          fini del rilascio del provvedimento di  VIA  gli  elaborati
          progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con
          un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente  a
          quello  del  progetto   di   fattibilita'   come   definito
          dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, o  comunque  con  un  livello  tale  da
          consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali
          in conformita' con quanto definito in esito alla  procedura
          di cui all'articolo 20; 
              g-bis)  studio  preliminare  ambientale:  documento  da
          presentare per l'avvio  del  procedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA, contenente le  informazioni  sulle
          caratteristiche del progetto e sui suoi  probabili  effetti
          significativi sull'ambiente, redatto  in  conformita'  alle
          indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla   parte
          seconda del presente decreto; 
                h); 
              i) studio di impatto ambientale: documento che  integra
          gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di  VIA,
          redatto   in   conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22 e alle indicazioni contenute  nell'allegato
          VII alla parte seconda del presente decreto; 
                i-bis)  sostanze:  gli  elementi   chimici   e   loro
          composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
                i-ter)   inquinamento:   l'introduzione   diretta   o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
                i-quater) installazione: unita'  tecnica  permanente,
          in  cui  sono  svolte  una  o   piu'   attivita'   elencate
          all'allegato VIII alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra
          attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con  le
          attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire  sulle
          emissioni e sull'inquinamento.  E'  considerata  accessoria
          l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta  da
          diverso gestore; 
                i-quinquies)   installazione   esistente:   ai   fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
                i-sexies) nuova installazione: una installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente; 
                i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
                i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la   massa
          espressa in rapporto a determinati parametri specifici,  la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
                i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
                l) modifica: la variazione di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
                l-bis) modifica sostanziale di un progetto,  opera  o
          di un impianto: la variazione delle caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
          di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
          superiore al valore della soglia stessa; 
                l-ter) migliori tecniche disponibili (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
                  1) tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura dell'impianto; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente idonee  nell'ambito  del  relativo  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso; 
                l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o
          'BREF': documento pubblicato dalla Commissione  europea  ai
          sensi  dell'articolo  13,  paragrafo  6,  della   direttiva
          2010/75/UE; 
                l-ter.2)  'conclusioni  sulle  BAT':   un   documento
          adottato  secondo  quanto  specificato   all'articolo   13,
          paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE,  e  pubblicato  in
          italiano  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,
          contenente le parti di un BREF riguardanti  le  conclusioni
          sulle migliori tecniche disponibili, la  loro  descrizione,
          le informazioni per valutarne l'applicabilita',  i  livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili,
          il monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati
          e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
                l-ter.4)  'livelli  di   emissione   associati   alle
          migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL':  intervalli  di
          livelli di emissione ottenuti in  condizioni  di  esercizio
          normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o  una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
                l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
              m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un  progetto:
          la verifica attivata allo scopo di valutare, ove  previsto,
          se un  progetto  determina  potenziali  impatti  ambientali
          significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al
          procedimento di VIA  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
          Titolo III della parte seconda del presente decreto; 
                m-bis) verifica di assoggettabilita' di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
                m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
              n) provvedimento di  verifica  di  assoggettabilita'  a
          VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio  e  vincolante
          dell'autorita' competente che conclude il  procedimento  di
          verifica di assoggettabilita' a VIA; 
              o) provvedimento di  VIA:  il  provvedimento  motivato,
          obbligatorio  e  vincolante,  che  esprime  la  conclusione
          dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
          significativi e negativi del progetto, adottato sulla  base
          dell'istruttoria svolta, degli  esiti  delle  consultazioni
          pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; 
                o-bis)  autorizzazione   integrata   ambientale:   il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4,  comma
          4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
              o-ter)  condizione  ambientale  del  provvedimento   di
          verifica   di   assoggettabilita'   a   VIA:   prescrizione
          vincolante, se  richiesta  dal  proponente,  relativa  alle
          caratteristiche del progetto ovvero  alle  misure  previste
          per evitare o prevenire impatti ambientali significativi  e
          negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
          di verifica di assoggettabilita' a VIA; 
              o-quater) condizione ambientale  del  provvedimento  di
          VIA: prescrizione  vincolante  eventualmente  associata  al
          provvedimento di VIA  che  definisce  i  requisiti  per  la
          realizzazione del progetto  o  l'esercizio  delle  relative
          attivita',  ovvero  le   misure   previste   per   evitare,
          prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli  impatti
          ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
          le misure di monitoraggio; 
              o-quinquies)  autorizzazione:  il   provvedimento   che
          abilita il proponente a realizzare il progetto; 
              p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a   VIA,   l'elaborazione   del   parere
          motivato, nel caso di valutazione di piani e  programmi,  e
          l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso  di  progetti
          ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
          o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza
          l'esercizio; 
                q) autorita' procedente: la pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
                r) proponente: il soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
                r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o  giuridica
          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
          medesimi; 
                s) soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
                t)   consultazione:   l'insieme   delle   forme    di
          informazione  e  partecipazione,   anche   diretta,   delle
          amministrazioni, del pubblico e  del  pubblico  interessato
          nella raccolta dei dati  e  nella  valutazione  dei  piani,
          programmi e progetti; 
                u) pubblico: una o piu' persone fisiche o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
                v) pubblico interessato: il pubblico  che  subisce  o
          puo' subire gli  effetti  delle  procedure  decisionali  in
          materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
          ai fini della presente definizione  le  organizzazioni  non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
                v-bis) relazione di riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   22,
          paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
                v-ter) acque  sotterranee:  acque  sotterranee  quali
          definite all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
                v-quater) suolo: lo strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
                v-quinquies) ispezione ambientale: tutte  le  azioni,
          ivi compresi visite in loco, controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
                v-sexies)  pollame:   il   pollame   quale   definito
          all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
                v-septies)    combustibile:     qualsiasi     materia
          combustibile  solida,  liquida  o  gassosa,  che  la  norma
          ammette possa  essere  combusta  per  utilizzare  l'energia
          liberata dal processo; 
                v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
          come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del  regolamento
          (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi  dell'articolo  3
          del medesimo regolamento. Ai  fini  della  Parte  Terza  si
          applica la definizione di cui  all'articolo  74,  comma  2,
          lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'articolo 237-ter.".