Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «17,» e'  inserita
la seguente: «25,» e dopo la parola: «27» e'  aggiunta  la  seguente:
«27-bis,»; 
    b) al comma 5-bis le parole: «26, comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «25, comma 2». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere) 
              1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che
          possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di  un  altro
          Stato,  o  qualora  un  altro  Stato  cosi'  richieda,   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, d'intesa con il Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
          tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla  valutazione
          dell'impatto ambientale in  un  contesto  transfrontaliero,
          fatta a Espoo il 25  febbraio  1991,  ratificata  ai  sensi
          della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
          previste dalle  procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e
          III-bis, provvede alla notifica dei progetti  di  tutta  la
          documentazione concernente il piano, programma, progetto  o
          impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
          non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il  proprio
          interesse  alla  partecipazione   alla   procedura.   Della
          notifica e' data evidenza pubblica attraverso il  sito  web
          dell'autorita' competente. 
              2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla
          procedura, gli Stati consultati  trasmettono  all'autorita'
          competente i  pareri  e  le  osservazioni  delle  autorita'
          pubbliche  e  del  pubblico  entro  novanta  giorni   dalla
          comunicazione  della  dichiarazione   di   interesse   alla
          partecipazione alla procedura ovvero secondo  le  modalita'
          ed i termini concordati dagli Stati membri interessati,  in
          modo da consentire comunque che le autorita'  pubbliche  ed
          il pubblico  degli  Stati  consultati  siano  informati  ed
          abbiano l'opportunita' di esprimere il  loro  parere  entro
          termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
          trasmettere  agli  Stati  membri  consultati  le  decisioni
          finali  e  tutte  le  informazioni  gia'  stabilite   dagli
          articoli 17, 25,  27,  27-bis,  e  29-quater  del  presente
          decreto. 
              3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dagli   accordi
          internazionali, le regioni o le province autonome nel  caso
          in cui i  piani,  i  programmi,  i  progetti  od  anche  le
          modalita' di esercizio di un impianto o di parte  di  esso,
          con  esclusione  di  quelli  previsti  dall'allegato   XII,
          possano   avere    effetti    transfrontalieri    informano
          immediatamente il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e collaborano per lo  svolgimento
          delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. 
              4.  La  predisposizione  e   la   distribuzione   della
          documentazione necessaria sono a cura del proponente o  del
          gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
          su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
          previste dai titoli II, III o III-bis del presente  decreto
          ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli  Stati
          consultati. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministero  degli  affari  esteri,
          d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i  Paesi
          aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
          fasi al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
          l'attuazione della convenzione. 
              5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
          e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
          cui all'art. 25, comma 2, e' prorogato di 90 giorni  o  del
          diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 
              5-ter. Gli Stati  membri  interessati  che  partecipano
          alle  consultazioni  ai  sensi  del  presente  articolo  ne
          fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.".