Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base
del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costi
sopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllo
delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  di
VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 33 (Oneri istruttori) 
              1. Le tariffe da applicare ai  proponenti,  determinate
          sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la
          copertura dei costi  sopportati  dall'autorita'  competente
          per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
          istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di
          verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di  VAS  sono
          definite con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  possono  definire
          proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
          oneri da porre in capo ai proponenti. 
              3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,
          si continuano ad applicare le norme vigenti in materia. 
              3-bis. Le spese occorrenti per  effettuare  i  rilievi,
          gli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle  domande  di  autorizzazione  integrata
          ambientale o delle domande di modifica di cui  all'articolo
          29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per
          i successivi  controlli  previsti  dall'articolo  29-decies
          sono  a  carico  del  gestore.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da
          applicare in relazione  alle  istruttorie  e  ai  controlli
          previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda,  nonche'  i
          compensi spettanti ai membri della Commissione  istruttoria
          di cui all'articolo 8-bis. Il predetto  decreto  stabilisce
          altresi' le  modalita'  volte  a  garantire  l'allineamento
          temporale tra gli introiti derivanti dalle  tariffe  e  gli
          oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo.
          Gli  oneri  per  l'istruttoria  e  per  i  controlli   sono
          quantificati in relazione alla complessita' delle attivita'
          svolte dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile
          degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma  3,
          sulla  base   delle   categorie   di   attivita'   condotte
          nell'installazione, del  numero  e  della  tipologia  delle
          emissioni  e  delle  componenti   ambientali   interessate,
          nonche' della eventuale presenza  di  sistemi  di  gestione
          ambientale  registrati  o  certificati  e  delle  spese  di
          funzionamento della commissione di cui all'articolo  8-bis.
          Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a  tali
          oneri,  posti  a  carico  del  gestore,   sono   utilizzati
          esclusivamente per le  predette  spese.  A  tale  fine  gli
          importi delle  tariffe  istruttorie  vengono  versati,  per
          installazioni di cui all'Allegato XII alla  Parte  Seconda,
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          integralmente riassegnati  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione,  le
          tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. 
              3-ter. Nelle more del decreto di cui  al  comma  3-bis,
          resta fermo quanto stabilito dal decreto  24  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. 
              4.  Al   fine   di   garantire   l'operativita'   della
          Commissione  di  cui   all'articolo   8-bis,   nelle   more
          dell'adozione del decreto di cui al  comma  3-bis,  e  fino
          all'entrata in vigore del decreto di  determinazione  delle
          tariffe di cui al comma 1 del  presente  articolo,  per  le
          spese  di  funzionamento  nonche'  per  il  pagamento   dei
          compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
          e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato di una somma  forfetaria  pari  ad
          euro venticinquemila per ogni richiesta  di  autorizzazione
          integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
          predetta somma e' riassegnata entro  sessanta  giorni,  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  da
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Le
          somme di cui al  presente  comma  si  intendono  versate  a
          titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
          di  corrispondere  conguaglio  in  relazione  all'eventuale
          differenza risultante a quanto  stabilito  dal  decreto  di
          determinazione delle  tariffe,  fissate  per  la  copertura
          integrale del costo effettivo del servizio reso.".