Art. 22 
 
Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo  3
                         aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'Allegato II alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti: 
      «impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a  150
MW; 
      impianti eolici per la produzione di  energia  elettrica  sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»; 
    b) al punto 4-bis) le parole: «facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale» sono abrogate; 
    c) il punto 7) e' sostituito dai seguenti: 
      «7)  perforazione  di  pozzi   finalizzati   alla   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma  e  in
mare; 
      7.1) coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  sulla
terraferma e in mare, per un quantitativo estratto  superiore  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale; 
      7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun  o
esplosivo.»; 
    d) il punto 7-quater) e' sostituito dal seguente: 
      «7-quater) impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione
di risorse geotermiche in mare.»; 
    e) dopo il punto 7-quater e' inserito il seguente: 
      «7-quinquies)  attivita'  di  ricerca  e   coltivazione   delle
seguenti sostanze minerali: 
        minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi
e loro composti; 
        grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; 
        sostanze radioattive.»; 
    f) il punto 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8) Stoccaggio: 
        di  petrolio,  prodotti  chimici,  prodotti   petroliferi   e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore  a  40.000
m³; 
        superficiale di gas naturali con  una  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m³; 
        sotterraneo artificiale di gas combustibili in  serbatoi  con
una capacita' complessiva superiore a 80.000 m³; 
        di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di  gas  naturale
liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m³; 
        di prodotti combustibili  solidi  con  capacita'  complessiva
superiore a 150.000 tonnellate.»; 
    g) il punto 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm  e  di  lunghezza
superiore a 40 km per  il  trasporto  di  gas,  petrolio  e  prodotti
chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2  )
ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni  di
spinta»; 
    h) al punto 10), il secondo e terzo  sottopunto  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «autostrade e strade extraurbane principali; 
      strade extraurbane a quattro o piu'  corsie  o  adeguamento  di
strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle  a  quattro  o
piu' corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»; 
    i) al punto 11, primo periodo, dopo  la  parola  «tonnellate»  e'
inserito il seguente periodo: 
      «, nonche' porti con funzione turistica e da diporto quando  lo
specchio  d'acqua  e'  superiore  a  10  ettari  o  le  aree  esterne
interessate superano i 5 ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
superiore ai 500 metri»; 
    l) al punto 17-bis, dopo la parola: «allegato» sono  inserite  le
seguenti: «e nell'allegato III al presente decreto». 
  2. Dopo l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
 
                          «ALLEGATO II-BIS 
       Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' 
                        di competenza statale 
 
  1. Industria energetica ed estrattiva: 
    a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50
MW; 
    b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  il
trasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico
superiori a 20 km; 
    c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da
impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente
decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni; 
    d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di
lunghezza superiore a 3 Km. 
  2. Progetti di infrastrutture: 
    a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; 
    b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,
compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili; 
    c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; 
    d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
    e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II); 
    f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchio
d'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterne
interessate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezza
inferiore o uguale a 500 metri; 
    g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sulla
terraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500
tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il
gas naturale; 
    h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  o
al presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di
realizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientali
significativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusa
nell'allegato II).» 
  3. All'Allegato III alla parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il punto c-bis) e' sostituito dal seguente: 
      «c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia  elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a  1  MW,  qualora
disposto  all'esito  della  verifica  di  assoggettabilita'  di   cui
all'articolo 19»; 
    b) il punto af-bis) e' sostituito dal seguente: 
      «af-bis) strade urbane di scorrimento; 
  4. All'Allegato IV alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
      «e)  impianti  di   piscicoltura   intensiva   per   superficie
complessiva oltre i 5 ettari;»; 
    b) il punto 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Industria energetica ed estrattiva: 
        a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle  sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese  le  risorse  geotermiche  con
esclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
        b) impianti industriali non  termici  per  la  produzione  di
energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a  1
MW; 
        c)  impianti  industriali  per  il  trasporto  del  vapore  e
dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte   con   una   lunghezza
complessiva superiore ai 20 km; 
        d) impianti eolici per la  produzione  di  energia  elettrica
sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW; 
        e)  estrazione  di  sostanze  minerali  di  miniera  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,
mediante dragaggio marino e fluviale; 
        f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 
        g) impianti di superficie  dell'industria  di  estrazione  di
carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose; 
        h) impianti per la produzione di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,
lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  con  potenza  nominale  di
concessione superiore a 250 kW; 
        i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;»; 
    c) al punto 7 la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      «h) strade extraurbane secondarie  non  comprese  nell'allegato
II-bis e strade urbane con lunghezza  superiore  a  1.500  metri  non
comprese nell'allegato III;». 
  5. Dopo l'allegato IV e' inserito il seguente: 
 
                          «ALLEGATO IV-BIS 
            Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale 
                       di cui all'articolo 19 
 
  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme  del
progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; 
    b)  la  descrizione  della  localizzazione   del   progetto,   in
particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree
geografiche che potrebbero essere interessate. 
  2. La descrizione delle componenti  dell'ambiente  sulle  quali  il
progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 
  3. La descrizione  di  tutti  i  probabili  effetti  rilevanti  del
progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni  su  tali
effetti siano disponibili, risultanti da: 
    a) i residui e le emissioni previste e la produzione di  rifiuti,
ove pertinente; 
    b)  l'uso  delle  risorse   naturali,   in   particolare   suolo,
territorio, acqua e biodiversita'. 
  4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati  di  cui  ai
punti da 1 a 3 si tiene conto, se del  caso,  dei  criteri  contenuti
nell'allegato V. 
  5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del  caso,  dei
risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni  degli  effetti
sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali  e
regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche  del
progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi.». 
  6. L'Allegato V e' sostituito dal seguente: 
 
                             «ALLEGATO V 
            Criteri per la verifica di assoggettabilita' 
                       di cui all'articolo 19 
 
  1. Caratteristiche dei progetti. 
  Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo
conto, in particolare: 
    a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; 
    b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 
    c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare  suolo,
territorio, acqua e biodiversita'; 
    d) della produzione di rifiuti; 
    e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; 
    f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  al
progetto  in  questione,  inclusi  quelli   dovuti   al   cambiamento
climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 
    g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo,  quelli  dovuti  alla  contaminazione  dell'acqua  o
all'inquinamento atmosferico. 
  2. Localizzazione dei progetti. 
  Deve essere  considerata  la  sensibilita'  ambientale  delle  aree
geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,  tenendo
conto, in particolare: 
    a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato; 
    b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita'
e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della  zona
(comprendenti  suolo,  territorio,  acqua  e  biodiversita')  e   del
relativo sottosuolo; 
    c)  della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   con
particolare attenzione alle seguenti zone: 
      c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 
      c2) zone costiere e ambiente marino; 
      c3) zone montuose e forestali; 
      c4) riserve e parchi naturali; 
      c5) zone classificate o protette dalla normativa  nazionale;  i
siti della rete Natura 2000; 
      c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene
che si possa  verificare,  il  mancato  rispetto  degli  standard  di
qualita'  ambientale   pertinenti   al   progetto   stabiliti   dalla
legislazione dell'Unione; 
      c7) zone a forte densita' demografica; 
      c8) zone di  importanza  paesaggistica,  storica,  culturale  o
archeologica; 
      c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e
tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228. 
  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. 
  I  potenziali  impatti  ambientali  dei  progetti  debbono   essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti  1  e  2  del
presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  e  tenendo  conto,  in
particolare: 
    a)  dell'entita'  ed  estensione  dell'impatto  quali,  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, area  geografica  e  densita'  della
popolazione potenzialmente interessata; 
    b) della natura dell'impatto; 
    c) della natura transfrontaliera dell'impatto; 
    d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto; 
    e) della probabilita' dell'impatto; 
    f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e  reversibilita'
dell'impatto; 
    g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto
di altri progetti esistenti e/o approvati; 
    h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.». 
  7. L'Allegato VII e' sostituito dal seguente: 
 
                            «ALLEGATO VII 
            Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 
                       di cui all'articolo 22 
 
  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
    a)  la  descrizione  dell'ubicazione  del  progetto,   anche   in
riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 
    b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i   lavori   di   demolizione
necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del  suolo  durante  le
fasi di costruzione e di funzionamento; 
    c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di
funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale  processo
produttivo,  con  l'indicazione,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,  della  natura  e
delle quantita' dei materiali  e  delle  risorse  naturali  impiegate
(quali acqua, territorio, suolo e biodiversita'); 
    d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle
emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non  esaustivo,
inquinamento dell'acqua,  dell'aria,  del  suolo  e  del  sottosuolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione,  e  della  quantita'  e
della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione  e
di funzionamento; 
    e) la descrizione della tecnica prescelta, con  riferimento  alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi,  e  delle  altre
tecniche previste per prevenire le emissioni  degli  impianti  e  per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili. 
  2. Una descrizione delle  principali  alternative  ragionevoli  del
progetto (quali, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  quelle
relative   alla   concezione   del   progetto,    alla    tecnologia,
all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame  dal
proponente,  compresa  l'alternativa  zero,  adeguate   al   progetto
proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle
principali  ragioni  della  scelta,  sotto  il  profilo  dell'impatto
ambientale, e la  motivazione  della  scelta  progettuale,  sotto  il
profilo  dell'impatto   ambientale,   con   una   descrizione   delle
alternative prese in  esame  e  loro  comparazione  con  il  progetto
presentato. 
  3. La descrizione degli  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale
dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua
probabile evoluzione in caso  di  mancata  attuazione  del  progetto,
nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario  di
base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole  in  funzione
della  disponibilita'  di  informazioni   ambientali   e   conoscenze
scientifiche. 
  4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del presente decreto potenzialmente  soggetti  a  impatti
ambientali dal progetto proposto, con  particolare  riferimento  alla
popolazione,   salute   umana,   biodiversita'   (quali,   a   titolo
esemplificativo e  non  esaustivo,  fauna  e  flora),  al  territorio
(quale, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  sottrazione  del
territorio),  al  suolo  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   non
esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,  compattazione,
impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'),
all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, emissioni di gas a effetto serra,  gli  impatti  rilevanti
per l'adattamento), ai beni materiali, al  patrimonio  culturale,  al
patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione  tra
questi vari fattori. 
  5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali  rilevanti  del
progetto proposto, dovuti, tra l'altro: 
    a) alla costruzione e all'esercizio del  progetto,  inclusi,  ove
pertinenti, i lavori di demolizione; 
    b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in  particolare  del
territorio, del suolo, delle risorse idriche e  della  biodiversita',
tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile
di tali risorse; 
    c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,
radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento  dei
rifiuti; 
    d) ai rischi per la salute umana,  il  patrimonio  culturale,  il
paesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, in caso di incidenti o di calamita'); 
    e)  al  cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri  progetti
esistenti  e/o  approvati,  tenendo  conto  di  eventuali  criticita'
ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o  ad
aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire
degli effetti derivanti dal progetto; 
    f)  all'impatto  del  progetto  sul  clima   (quali,   a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di
gas  a  effetto  serra)  e  alla  vulnerabilita'  del   progetto   al
cambiamento climatico; 
    g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. 
  La  descrizione  dei  possibili  impatti  ambientali  sui   fattori
specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto
include  sia  effetti  diretti  che  eventuali   effetti   indiretti,
secondari, cumulativi,  transfrontalieri,  a  breve,  medio  e  lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  del  progetto.
La descrizione  deve  tenere  conto  degli  obiettivi  di  protezione
dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli  Stati  membri  e
pertinenti al progetto. 
  6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di  previsione
utilizzati  per  individuare  e  valutare  gli   impatti   ambientali
significativi del progetto, incluse  informazioni  dettagliate  sulle
difficolta' incontrate nel raccogliere i  dati  richiesti  (quali,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche  o  mancanza
di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate. 
  7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,  prevenire,
ridurre  o,  se  possibile,   compensare   gli   impatti   ambientali
significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti,
delle  eventuali  disposizioni  di  monitoraggio  (quale,  a   titolo
esemplificativo e non esaustivo, la  preparazione  di  un'analisi  ex
post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura  gli
impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,  prevenuti,
ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che
di funzionamento. 
  8.  La  descrizione  degli  elementi  e  dei   beni   culturali   e
paesaggistici  eventualmente  presenti,  nonche'   dell'impatto   del
progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure  di
mitigazione e compensazione eventualmente necessarie. 
  9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi  e
negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai
rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono  pertinenti  per  il
progetto in questione. A tale  fine  potranno  essere  utilizzate  le
informazioni  pertinenti  disponibili,   ottenute   sulla   base   di
valutazioni del rischio effettuate in conformita' della  legislazione
dell'Unione (a titolo e non esaustivo  la  direttiva  2012/18/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio),  ovvero   di   valutazioni   pertinenti   effettuate   in
conformita' della legislazione  nazionale,  a  condizione  che  siano
soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale
descrizione dovrebbe comprendere le misure  previste  per  evitare  o
mitigare gli impatti ambientali  significativi  e  negativi  di  tali
eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze
e la risposta proposta. 
  10. Un riassunto non tecnico  delle  informazioni  trasmesse  sulla
base dei punti precedenti. 
  11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per
le descrizioni e le  valutazioni  incluse  nello  Studio  di  Impatto
Ambientale. 
  12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune  tecniche
o mancanza di conoscenze, incontrate dal  proponente  nella  raccolta
dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui  al  punto
5.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  II,  alla  parte
          seconda del citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificato dal presente decreto: 
          "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato II - Progetti di competenza statale 
              1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse  le  imprese
          che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 tonnellate al giorno  di  carbone  o  di  scisti
          bituminosi, nonche' terminali di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto. 
              2) Installazioni relative a: 
                - centrali termiche ed altri impianti di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW; 
                -   centrali   per   la    produzione    dell'energia
          idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30  MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; 
                - impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                -  centrali  nucleari  e  altri  reattori   nucleari,
          compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
          e  reattori  (esclusi  gli  impianti  di  ricerca  per   la
          produzione  e  la  lavorazione  delle  materie  fissili   e
          fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW  di  durata
          permanente termica); 
              -  impianti  termici  per  la  produzione  di   energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
              -  impianti  eolici  per  la  produzione   di   energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 30 MW. 
              3) Impianti destinati: 
                -   al   ritrattamento   di   combustibili   nucleari
          irradiati; 
                - alla produzione o all'arricchimento di combustibili
          nucleari; 
                - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
          di residui altamente radioattivi; 
                -  allo  smaltimento  definitivo   dei   combustibili
          nucleari irradiati; 
                -  esclusivamente  allo  smaltimento  definitivo   di
          residui radioattivi; 
                - esclusivamente allo stoccaggio (previsto  per  piu'
          di dieci anni) di  combustibile  nucleare  irradiato  o  di
          residui  radioattivi  in  un  sito  diverso  da  quello  di
          produzione; 
                -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di   residui
          radioattivi  (impianti  non  compresi   tra   quelli   gia'
          individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
          della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20. 
              4)  Elettrodotti  aerei  con   tensione   nominale   di
          esercizio superiore a 150 kV e con tracciato  di  lunghezza
          superiore a 15 km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in
          corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore  a
          40 chilometri. 
              4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto  di  energia
          elettrica con tensione nominale superiore a 100  kV  e  con
          tracciato di lunghezza superiore a 10 Km. 
              4-ter) (Abrogato). 
              5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa  e
          dell'acciaio. 
              6) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
                - per la fabbricazione di prodotti  chimici  organici
          di base, con capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
          classe di prodotto, espressa  in  milioni  di  chilogrammi,
          superiore alle soglie di seguito indicate: 
                
    

Classe di prodotto                               Soglie
                                             (*(asterisco))
                                                (Gg/anno)
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari,
   saturi o insaturi, alifatici o aromatici)        200

b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente
   alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
   esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
   epossidi                                         200

c) Idrocarburi solforati                            100

   d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine,
   amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
   nitrili, cianati, isocianati                     100

e) Idrocarburi fosforosi                            100

f) Idrocarburi alogenati                            100

g) Composti organometallici                         100

h) Materie plastiche di base (polimeri,
   fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)     100

   i) Gomme sintetiche                              100

    
                - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
          di base, con capacita'  produttiva  complessiva  annua  per
          classe di prodotto, espressa  in  milioni  di  chilogrammi,
          superiore alle soglie di seguito indicate: 
                
    

Classe di prodotto                               Soglie
                                             (*(asterisco))
                                                (Gg/anno)
            
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro
   di idrogeno, fluoro o fluoruro di
   idrogeno, ossidi di carbonio, composti
   di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
   biossido di zolfo, bicloruro di carbonile      100

k) acidi, quali acido cromico, acido
   fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
   acido cloridrico, acido solforico, oleum
   e acidi solforati                              100

l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido
   di potassio, idrossido di sodio                100


    
              - per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti)  con  capacita'  produttiva   complessiva   annua
          superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa  come  somma
          delle capacita' produttive  relative  ai  singoli  composti
          elencati nella presente classe di prodotto). 
              7) perforazione di pozzi  finalizzati  alla  ricerca  e
          coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e   gassosi   sulla
          terraferma e in mare; 
              7.1) coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
          sulla terraferma e in mare, per  un  quantitativo  estratto
          superiore a 500 tonnellate al giorno per il  petrolio  e  a
          500.000 m³ al giorno per il gas naturale; 
              7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso  della  tecnica
          airgun o esplosivo. 
              7-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica ubicati in mare. 
              7-ter)  Attivita'  di  esplorazione  in  mare  e  sulla
          terraferma per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
          carbonio di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  h),  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2011,   n.   162,   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
          stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
              7-quater)   impianti   geotermici   pilota    di    cui
          all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11
          febbraio 2010, n. 22, e successive  modificazioni,  nonche'
          attivita' di ricerca e coltivazione di risorse  geotermiche
          in mare; 
              7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione  delle
          seguenti sostanze minerali: 
              - minerali utilizzabili per  l'estrazione  di  metalli,
          metalloidi e loro composti; 
              - grafite,  combustibili  solidi,  rocce  asfaltiche  e
          bituminose; 
              - sostanze radioattive. 
              8) Stoccaggio: 
              - di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
          prodotti petrolchimici con capacita' complessiva  superiore
          a 40.000 m³; 
              -  superficiale  di  gas  naturali  con  una  capacita'
          complessiva superiore a 40.000 m³; 
              -  sotterraneo  artificiale  di  gas  combustibili   in
          serbatoi con una capacita' complessiva superiore  a  80.000
          m³; 
              - di prodotti di gas di petrolio liquefatto  e  di  gas
          naturale liquefatto con capacita' complessiva  superiore  a
          20.000 m³; 
              -  di  prodotti  combustibili  solidi   con   capacita'
          complessiva superiore a 150.000 tonnellate. 
              9) Condutture di diametro  superiore  a  800  mm  e  di
          lunghezza superiore a  40  km  per  il  trasporto  di  gas,
          petrolio e prodotti chimici e per il trasporto  dei  flussi
          di biossido di carbonio  (CO2)  ai  fini  dello  stoccaggio
          geologico, comprese le relative stazioni di spinta. 
              10) Opere relative a: 
                -  tronchi  ferroviari  per  il  traffico  a   grande
          distanza  nonche'  aeroporti  con  piste   di   atterraggio
          superiori a 1.500 metri di lunghezza; 
              - autostrade e strade extraurbane principali; 
              -  strade  extraurbane  a  quattro  o  piu'  corsie   o
          adeguamento di strade extraurbane esistenti  a  due  corsie
          per renderle a quattro o piu'  corsie,  con  una  lunghezza
          ininterrotta di almeno 10 km; 
                -  parcheggi  interrati  che  interessano   superfici
          superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in  aree
          soggette  a  vincoli  paesaggistici  decretati   con   atti
          ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 
              11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
          e porti per la navigazione interna accessibili  a  navi  di
          stazza superiore a  1.350  tonnellate,  nonche'  porti  con
          funzione turistica e da diporto quando lo specchio  d'acqua
          e' superiore a 10 ettari  o  le  aree  esterne  interessate
          superano i  5  ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza
          superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da  intendersi
          quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per  il
          carico  e  lo  scarico  dei  prodotti,  collegati  con   la
          terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
          navi traghetto), che  possono  accogliere  navi  di  stazza
          superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
          opere funzionalmente connesse. 
              12) Interventi per la difesa del mare: 
                -  terminali  per  il  carico  e  lo  scarico   degli
          idrocarburi e sostanze pericolose; 
                - piattaforme di  lavaggio  delle  acque  di  zavorra
          delle navi; 
                -  condotte  sottomarine  per  il   trasporto   degli
          idrocarburi; 
                - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 
              13)  Impianti  destinati  a  trattenere,   regolare   o
          accumulare le acque in modo durevole, di altezza  superiore
          a 15 m o che determinano un volume  d'invaso  superiore  ad
          1.000.000 m3,  nonche'  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque a fini  energetici  in  modo
          durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano  un
          volume d'invaso superiore  a  100.000  m3,  con  esclusione
          delle opere di confinamento fisico finalizzate  alla  messa
          in sicurezza dei siti inquinati. 
              14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio  dei
          residui nucleari. 
              15) Interporti finalizzati  al  trasporto  merci  e  in
          favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
          n. 240 e successive modifiche,  comunque  comprendenti  uno
          scalo  ferroviario  idoneo  a  formare  o  ricevere   treni
          completi  e  in  collegamento  con   porti,   aeroporti   e
          viabilita' di grande comunicazione. 
              16)  Opere  ed  interventi  relativi  a   trasferimenti
          d'acqua che prevedano  o  possano  prevedere  trasferimento
          d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini  idrografici  istituiti  a  norma
          della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
              17)  Stoccaggio  di  gas   combustibile   in   serbatoi
          sotterranei  naturali  in  unita'  geologiche  profonde   e
          giacimenti esauriti di idrocarburi,  nonche'  siti  per  lo
          stoccaggio  geologico  del  biossido  di  carbonio  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
          direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
          biossido di carbonio. 
              17-bis) Impianti  per  la  cattura  di  flussi  di  CO2
          provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
          e nell'allegato III  al  presente  decreto  o  impianti  di
          cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di  CO2
          catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di  tonnellate,  ai
          fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del   decreto
          legislativo di recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in
          materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
              18) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.". 
              - Si riporta il testo  dell'allegato  III,  alla  parte
          seconda del citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificato dal presente decreto: 
          "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato III - Progetti di competenza delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano 
              a) Recupero di suoli dal mare per  una  superficie  che
          superi i 200 ettari. 
              b) Utilizzo non energetico di  acque  superficiali  nei
          casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al  secondo
          e di  acque  sotterranee  ivi  comprese  acque  minerali  e
          termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100  litri
          al secondo. 
              c) (abrogato); 
              c-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica
          di assoggettabilita' di cui all'articolo 19; 
              d) Impianti industriali destinati: 
                - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal
          legno o da altre materie fibrose; 
                - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita'
          di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 
              e) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
                - per la fabbricazione di prodotti  chimici  organici
          di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
          di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                - per la fabbricazione di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                -  per  la  fabbricazione   di   prodotti   di   base
          fitosanitari e di biocidi; 
                - per la fabbricazione di  prodotti  farmaceutici  di
          base mediante procedimento chimico o biologico; 
                - per la fabbricazione di esplosivi. 
              f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici per una capacita'  superiore  alle  35.000
          t/anno di materie prime lavorate. 
              g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  35.000  t/anno  di
          materie prime lavorate. 
              h) - h-bis) (abrogato). 
              i) Impianti per la  concia  del  cuoio  e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le 12  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
              l) (abrogato). 
              m)  Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato  C,  lettera
          R1, della parte quarta del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              n) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti  non
          pericolosi,  con  capacita'  superiore  a   100   t/giorno,
          mediante operazioni di incenerimento o  di  trattamento  di
          cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed  all'Allegato
          C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152. 
              o) Impianti di smaltimento dei rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di raggruppamento  o  ricondizionamento
          preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
          a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettere
          D13 e D14, della parte quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152). 
              p) Discariche di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
          cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):  discariche  di
          rifiuti  speciali  non  pericolosi   (operazioni   di   cui
          all'Allegato B, lettere D1 e D5,  della  parte  quarta  del
          decreto  legislativo  n.  152/2006),  ad  esclusione  delle
          discariche per inerti  con  capacita'  complessiva  sino  a
          100.000 m3. 
              q) Impianti di smaltimento di  rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di deposito preliminare, con  capacita'
          superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettera  D15,
          della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152). 
              r)   Impianti   di   depurazione   delle   acque    con
          potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 
              s)  Cave  e  torbiere  con  piu'  di  500.000  m3/a  di
          materiale estratto o di un'area interessata superiore a  20
          ettari. 
              t) Dighe ed  altri  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque in modo  durevole,  ai  fini
          non  energetici,  di  altezza  superiore  a  10  m  e/o  di
          capacita' superiore a  100.000  m3,  con  esclusione  delle
          opere di confinamento  fisico  finalizzate  alla  messa  in
          sicurezza dei siti inquinati. 
              u) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
          R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 
              v) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          risorse  geotermiche,   con   esclusione   degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni. 
              z) (abrogato). 
              aa)  Impianti  di  smaltimento  di   rifiuti   mediante
          operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
          di  rifiuti  solidi  nell'ambiente  idrico,   compreso   il
          seppellimento nel sottosuolo  marino,  deposito  permanente
          (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
          D12, della parte quarta del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152). 
              ab) (abrogato). 
              ac) Impianti per l'allevamento intensivo di  pollame  o
          di suini con piu' di: 
                - 85.000 posti per polli da  ingrasso,  60.000  posti
          per galline; 
                - 3.000 posti per suini da produzione  (di  oltre  30
          kg) o 
                - 900 posti per scrofe. 
              ad) Impianti destinati a ricavare  metalli  grezzi  non
          ferrosi da minerali, nonche' concentrati  o  materie  prime
          secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici  o
          elettrolitici. 
              ae)  Sistemi  di  ricarica  artificiale   delle   acque
          freatiche in cui il volume  annuale  dell'acqua  ricaricata
          sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 
              af) Opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra
          bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
          acqua, per un volume di acque trasferite  superiore  a  100
          milioni di metri cubi all'anno. In tutti  gli  altri  casi,
          opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra  bacini
          imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
          questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi  all'anno
          e  per  un  volume  di  acque   trasferite   superiore   al
          5%(percento) di detta erogazione. In entrambi i  casi  sono
          esclusi i trasferimenti di acqua  potabile  convogliata  in
          tubazioni. 
              af-bis) strade urbane di scorrimento; 
              ag) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.". 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  IV,  alla  parte
          seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
          "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato IV -  Progetti  sottoposti  alla  verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano 
              1. Agricoltura 
                a)  Cambiamento  di  uso  di  aree   non   coltivate,
          semi-naturali o naturali per la loro  coltivazione  agraria
          intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; 
                b) iniziale forestazione di una superficie  superiore
          a 20 ettari; deforestazione allo scopo  di  conversione  di
          altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; 
                c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il
          cui numero complessivo  di  capi  sia  maggiore  di  quello
          derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di  peso  vivo
          di animali per ettaro di terreno  funzionalmente  asservito
          all'allevamento. Sono comunque  esclusi,  indifferentemente
          dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
          inferiore o uguale a:  1.000  avicoli,  800  cunicoli,  120
          posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  45  posti
          per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; 
                d) progetti di gestione  delle  risorse  idriche  per
          l'agricoltura, compresi i  progetti  di  irrigazione  e  di
          drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai  300
          ettari; 
              e) impianti di piscicoltura  intensiva  per  superficie
          complessiva oltre i 5 ettari; 
                f)   progetti   di   ricomposizione   fondiaria   che
          interessano una superficie superiore a 200 ettari. 
              2. Industria energetica ed estrattiva 
              a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
          minerali di miniera di cui all'articolo  2,  comma  2,  del
          regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,  ivi  comprese  le
          risorse   geotermiche   con   esclusione   degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
              b) impianti industriali non termici per  la  produzione
          di energia, vapore ed acqua calda con  potenza  complessiva
          superiore a 1 MW; 
              c) impianti industriali per il trasporto del  vapore  e
          dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
          complessiva superiore ai 20 km; 
              d)  impianti  eolici  per  la  produzione  di   energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW; 
              e) estrazione di sostanze minerali di  miniera  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio  1927,
          n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
              f)  agglomerazione  industriale  di  carbon  fossile  e
          lignite; 
              g) impianti di superficie dell'industria di  estrazione
          di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti
          bituminose; 
              h) impianti per la produzione di energia  idroelettrica
          con potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,
          per i  soli  impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella
          casistica di cui all'articolo 166 del presente  decreto  ed
          all'articolo 4, punto 3.b,  lettera  i),  del  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  del  6  luglio  2012,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW; 
              i)  impianti  di  gassificazione  e  liquefazione   del
          carbone; 
              3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
                a) Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metalliferi che superino 5.000  m²  di  superficie
          impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua
          di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
                c) impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
                  - laminazione a caldo con capacita' superiore a  20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                  - forgiatura con magli la cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifera
          e' superiore a 20 MW; 
                  - applicazione di strati protettivi di metallo fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora; 
                d) fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 
                e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
          compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura  in
          fonderia) con una  capacita'  di  fusione  superiore  a  10
          tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate  per
          tutti gli altri metalli al giorno; 
                f) impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          abbiano un volume superiore a 30 m3; 
                g) impianti di costruzione  e  montaggio  di  auto  e
          motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
          la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione  di
          materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m²  di
          superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                h)  cantieri   navali   di   superficie   complessiva
          superiore a 2 ettari; 
                i) imbutitura di fondo  con  esplosivi  che  superino
          5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
                m)  fabbricazione  di  prodotti   ceramici   mediante
          cottura,   in   particolare   tegole,   mattoni,    mattoni
          refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
          produzione  di  oltre  75  tonnellate  al  giorno  e/o  con
          capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con  densita'
          di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
                n) impianti per  la  fusione  di  sostanze  minerali,
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali, con capacita' di fusione di oltre  20  tonnellate
          al giorno; 
                o) impianti  per  la  produzione  di  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; 
                p) impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              4. Industria dei prodotti alimentari 
                a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di
          materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita'
          di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate  al
          giorno; 
                b) impianti per il trattamento e la trasformazione di
          materie prime vegetali con una capacita' di  produzione  di
          prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno  su  base
          trimestrale; 
                c)  impianti  per  la   fabbricazione   di   prodotti
          lattiero-caseari con capacita' di lavorazione  superiore  a
          200 tonnellate al giorno su base annua; 
                d) impianti per la produzione di birra  o  malto  con
          capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
                e) impianti per la produzione di dolciumi e  sciroppi
          che superino 50.000 m³ di volume; 
                f) macelli aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
          l'eliminazione o il recupero di carcasse e  di  residui  di
          animali con  una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
          tonnellate al giorno; 
                g) impianti per la produzione di farina di pesce o di
          olio di pesce con  capacita'  di  lavorazione  superiore  a
          50.000 q/anno di prodotto lavorato; 
                h)  molitura  dei  cereali,  industria  dei  prodotti
          amidacei, industria dei prodotti alimentari  per  zootecnia
          che superino 5.000 m² di superficie impegnata o  50.000  m³
          di volume; 
                i)  zuccherifici,  impianti  per  la  produzione   di
          lieviti  con  capacita'  di   produzione   o   raffinazione
          superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 
              5. Industria dei tessili, del cuoio, del  legno,  della
          carta 
                a) Impianti di fabbricazione di  pannelli  di  fibre,
          pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
          alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 
                b) impianti per la produzione  e  la  lavorazione  di
          cellulosa, fabbricazione di carta e  cartoni  di  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                c) impianti per il pretrattamento  (operazioni  quali
          il lavaggio, l'imbianchimento,  la  mercerizzazione)  o  la
          tintura di fibre, di tessili, di lana la cui  capacita'  di
          trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; 
                d) impianti per la concia del  cuoio  e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le  3  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
              6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
                a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base  di
          elastomeri con almeno  25.000  tonnellate/anno  di  materie
          prime lavorate. 
              7. Progetti di infrastrutture 
                a)  Progetti  di  sviluppo  di  zone  industriali   o
          produttive con una superficie interessata superiore  ai  40
          ettari; 
                b) progetti di sviluppo di aree urbane,  nuove  o  in
          estensione, interessanti superfici superiori ai 40  ettari;
          progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
          di  aree  urbane  esistenti   che   interessano   superfici
          superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  "Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59"; parcheggi di uso pubblico con  capacita'  superiori  a
          500 posti auto; 
                c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
          impegnano una  superficie  superiore  a  5  ettari  nonche'
          impianti meccanici di risalita, escluse  le  sciovie  e  le
          monofuni  a  collegamento   permanente   aventi   lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1.800 persone; 
                d)  derivazione  di  acque  superficiali   ed   opere
          connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
          secondo o di acque sotterranee  che  prevedano  derivazioni
          superiori a 50 litri al secondo, nonche'  le  trivellazioni
          finalizzate  alla  ricerca   per   derivazioni   di   acque
          sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
                e) - g) (abrogato); 
                h)  strade  extraurbane   secondarie   non   comprese
          nell'allegato  II-bis  e  strade   urbane   con   lunghezza
          superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; 
                i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
                l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie  e
          metropolitane),  funicolari  o   linee   simili   di   tipo
          particolare, esclusivamente  o  principalmente  adibite  al
          trasporto di passeggeri; 
                m) (abrogato); 
                n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
          lavori marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare; 
                o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
          d'acqua; 
                p) - q) (abrogato); 
                r) impianti di  smaltimento  di  rifiuti  urbani  non
          pericolosi,  mediante  operazioni  di  incenerimento  o  di
          trattamento,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
          D8 a D11, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); impianti di  smaltimento  di  rifiuti
          non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o  di
          ricondizionamento  preliminari,   con   capacita'   massima
          complessiva superiore a  20  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettere D13 e D14 del  decreto  legislativo
          n. 152/2006); 
                s) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  incenerimento   o   di
          trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
          da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); 
                t) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare  con
          capacita'  massima  superiore  a  30.000  m³   oppure   con
          capacita'  superiore  a  40  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                u) discariche di rifiuti urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva inferiore ai 100.000  m3  (operazioni
          di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte  quarta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                v)  impianti   di   depurazione   delle   acque   con
          potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
                z) (abrogato). 
                za) Impianti di smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato  C,  lettere
          da R2 a R9, della parte quarta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato   C,
          lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              8. Altri progetti 
                a) Villaggi turistici di  superficie  superiore  a  5
          ettari,   centri   residenziali   turistici   ed   esercizi
          alberghieri con oltre 300 posti-letto  o  volume  edificato
          superiore  a  25.000  m³  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai   20   ettari,   esclusi   quelli   ricadenti
          all'interno di centri abitati; 
                b) piste permanenti per corse e prove di  automobili,
          motociclette ed altri veicoli a motore; 
                c) centri di raccolta, stoccaggio e  rottamazione  di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ettaro; 
                d) banchi di  prova  per  motori,  turbine,  reattori
          quando l'area impegnata supera i 500 m²; 
                e) fabbricazione di fibre  minerali  artificiali  che
          superino 5.000 m² di superficie impegnata o  50.000  m³  di
          volume; 
                f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa  in
          cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno  di
          materie prime lavorate; 
                g)  stoccaggio  di  petrolio,  prodotti  petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 1.000 m³; 
                h) recupero di suoli dal mare per una superficie  che
          superi i 10 ettari; 
                i) cave e torbiere; 
                l) trattamento di prodotti intermedi e  fabbricazione
          di prodotti chimici per una capacita'  superiore  a  10.000
          t/anno di materie prime lavorate; 
                m) produzione di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  in
          materie prime lavorate; 
                n) depositi di fanghi,  compresi  quelli  provenienti
          dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,
          con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; 
                o) impianti per  il  recupero  o  la  distruzione  di
          sostanze esplosive; 
                p) stabilimenti  di  squartamento  con  capacita'  di
          produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                q) terreni da  campeggio  e  caravaning  a  carattere
          permanente con capacita' superiore  a  300  posti  roulotte
          caravan o di superficie superiore a 5 ettari; 
                r)  parchi  tematici  di  superficie  superiore  a  5
          ettari; 
                s) progetti di  cui  all'Allegato  III,  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  che  non  sono
          utilizzati per piu' di due anni; 
                t)  modifiche  o  estensioni  di  progetti   di   cui
          all'Allegato  III  o  all'Allegato  IV  gia'   autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli ripercussioni negative sull'ambiente  (modifica  o
          estensione non inclusa nell'Allegato III).".