Art. 23 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti
gia' compiuti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
l'autorita' competente di cui  all'articolo  7,  commi  5  e  6,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al  proponente  un
congruo termine per eventuali integrazioni documentali o  adempimenti
resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto. 
  2. I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a  VIA  pendenti
alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti  di  VIA  per  i
progetti per i quali alla medesima data risulti avviata  la  fase  di
consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  ovvero  sia  stata  presentata  l'istanza   di   cui
all'articolo   23   del   medesimo   decreto   legislativo,   restano
disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di
VIA  di  cui  al  periodo  precedente,  l'autorita'  competente  puo'
disporre, su istanza del  proponente  da  presentare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione al procedimento in corso della disciplina  recata  dal
presente  decreto,  indicando  eventuali   integrazioni   documentali
ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento  alla
sola fase della valutazione di cui  all'articolo  25  o  all'articolo
27-bis, comma 7, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
qualora  risultino  gia'  effettuate   ed   esaurite   le   attivita'
istruttorie di cui all'articolo 24 o all'articolo 27-bis, commi 4,  5
e  6,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il  proponente  conserva
comunque la facolta' di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova
ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi  dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificati  dal  presente
decreto. Il proponente conserva, altresi', la  facolta'  di  ritirare
l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi  dell'articolo  27  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   come   introdotto
dall'articolo 16 del presente decreto. 
  3. Alle attivita' di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica  di
assoggettabilita' a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la
normativa previgente, nonche' alle attivita' conseguenti si applicano
comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti esercitando le  potesta'  normative  di
cui all'articolo 7-bis, comma 8, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del  presente  decreto,
entro il termine perentorio  di  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine,
in assenza di disposizioni regionali  o  provinciali  vigenti  idonee
allo scopo, si applicano i poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto  dagli
articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare
provvede  a  nominare  la  nuova  Commissione  tecnica  di   verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico
istruttorio di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  6  del  presente
decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano  in  carica
fino al subentro dei nuovi. L'entrata in carica dei nuovi  componenti
della Commissione e  del  Comitato  e'  condizionata  all'entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato  dall'articolo  6
del presente decreto. Fino all'entrata in carica dei nuovi componenti
della Commissione e del Comitato, per i  procedimenti  di  competenza
statale non si applicano  le  disposizioni  sulla  perentorieta'  dei
termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8,
ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152ยป. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 10. 
              - Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 12. 
              - Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 14. 
              - Per il testo degli articoli 27 e 27-bis  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 16. 
              - Per  il  testo  dell'articolo   7-bis   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 5. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  41  e  43  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              "Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato) 
              1. In relazione a quanto disposto dagli  articoli  117,
          quinto comma, e 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,
          fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i provvedimenti  di  attuazione  degli
          atti dell'Unione  europea  possono  essere  adottati  dallo
          Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni
          e  delle  province  autonome  al  fine  di  porre   rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          relativa  normativa  di  attuazione,  a   decorrere   dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
          di attuazione di ciascuna regione e provincia  autonoma.  I
          provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione  della
          natura sostitutiva del potere esercitato  e  del  carattere
          cedevole delle disposizioni in essi contenute.  I  predetti
          atti normativi sono sottoposti al  preventivo  esame  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  37,  qualora  gli
          obblighi    di    adeguamento    ai    vincoli    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie  di
          competenza legislativa o  amministrativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o il Ministro per gli affari europei  informa  gli
          enti interessati assegnando un termine  per  provvedere  e,
          ove necessario, chiede  che  la  questione  sia  sottoposta
          all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano per concordare le iniziative da assumere.  In  caso
          di mancato tempestivo adeguamento  da  parte  dei  suddetti
          enti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei propone  al  Consiglio  dei
          Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e 120, secondo comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo e  delle  altre  disposizioni
          vigenti in materia. 
              2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
              2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
          facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6  dell'articolo
          10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
          applicano anche nei casi in cui  sono  in  corso  procedure
          europee di infrazione.". 
              "Art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei  confronti
          di  regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
          violazioni del diritto dell'Unione europea) 
              1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure
          d'infrazione di  cui  agli  articoli  258  e  seguenti  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per  porre
          termine alle stesse, le regioni, le province autonome,  gli
          enti territoriali, gli altri enti  pubblici  e  i  soggetti
          equiparati  adottano  ogni  misura   necessaria   a   porre
          tempestivamente rimedio alle violazioni,  loro  imputabili,
          degli  obblighi  degli  Stati  nazionali  derivanti   dalla
          normativa dell'Unione  europea.  Essi  sono  in  ogni  caso
          tenuti a dare pronta  esecuzione  agli  obblighi  derivanti
          dalle sentenze rese dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione
          europea, ai  sensi  dell'articolo  260,  paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di  cui
          al comma 1, che si rendano  responsabili  della  violazione
          degli  obblighi  derivanti  dalla   normativa   dell'Unione
          europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
          della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,  i  poteri
          sostitutivi necessari, secondo i principi  e  le  procedure
          stabiliti dall'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, e dall'articolo 41 della presente legge. 
              3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei  confronti  dei
          soggetti di cui  al  comma  1  indicati  dalla  Commissione
          europea nelle  regolazioni  finanziarie  operate  a  carico
          dell'Italia  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA), del  Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri  fondi  aventi
          finalita' strutturali. 
              4. Lo  Stato  ha  diritto  di  rivalersi  sui  soggetti
          responsabili delle violazioni  degli  obblighi  di  cui  al
          comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze  di
          condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione  europea
          ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
              5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa  di  cui  ai
          commi 3, 4 e 10: 
                a) nei modi indicati al comma 7, qualora  l'obbligato
          sia un ente territoriale; 
                b) mediante prelevamento diretto  sulle  contabilita'
          speciali  obbligatorie  istituite  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge  29
          ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti  e  gli  organismi
          pubblici, diversi da  quelli  indicati  nella  lettera  a),
          assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
                c) nelle vie ordinarie, qualora  l'obbligato  sia  un
          soggetto equiparato e in ogni  altro  caso  non  rientrante
          nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              6. La misura degli importi dovuti allo Stato  a  titolo
          di rivalsa, comunque non  superiore  complessivamente  agli
          oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4,  e'  stabilita  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
          obbligati,  della  sentenza  esecutiva  di  condanna  della
          Repubblica italiana. Il decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei  confronti
          degli obbligati e reca la determinazione  dell'entita'  del
          credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
          dei termini del pagamento, anche  rateizzato.  In  caso  di
          oneri finanziari  a  carattere  pluriennale  o  non  ancora
          liquidi, possono essere adottati piu' decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato. 
              7. I decreti ministeriali di cui al  comma  6,  qualora
          l'obbligato sia un ente territoriale, sono  emanati  previa
          intesa sulle modalita' di recupero con gli enti  obbligati.
          Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
          mesi decorrenti dalla data della  notifica,  nei  confronti
          dell'ente territoriale obbligato, della sentenza  esecutiva
          di condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha  ad
          oggetto la determinazione dell'entita'  del  credito  dello
          Stato e l'indicazione delle modalita'  e  dei  termini  del
          pagamento, anche rateizzato. Il  contenuto  dell'intesa  e'
          recepito,  entro   un   mese   dal   perfezionamento,   con
          provvedimento del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          che  costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti   degli
          obbligati.  In  caso  di  oneri  finanziari   a   carattere
          pluriennale o non ancora liquidi, possono  essere  adottati
          piu' provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze in ragione del  progressivo  maturare  del  credito
          dello Stato,  seguendo  il  procedimento  disciplinato  nel
          presente comma. 
              8.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,
          all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
          7 provvede il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  nei
          successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  oneri
          finanziari a carattere pluriennale o  non  ancora  liquidi,
          possono essere adottati piu' provvedimenti  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  in  ragione  del  progressivo
          maturare del credito dello Stato, seguendo il  procedimento
          disciplinato nel presente comma. 
              9.  Le  notifiche  indicate  nei  commi  6  e  7   sono
          effettuate a cura e a spese del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione   delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
          e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
          pagamento degli oneri finanziari derivanti  dalle  predette
          sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
          41-bis, comma 1, della presente legge, nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di
          euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
          effettuati, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attiva  il  procedimento  di   rivalsa   a   carico   delle
          amministrazioni responsabili  delle  violazioni  che  hanno
          determinato   le   sentenze   di   condanna,   anche    con
          compensazione con i trasferimenti da  effettuare  da  parte
          dello Stato in favore delle amministrazioni stesse. 
              10. Lo Stato ha altresi' diritto, con  le  modalita'  e
          secondo le procedure stabilite nel  presente  articolo,  di
          rivalersi sulle regioni,  sulle  province  autonome,  sugli
          enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
          equiparati,  i  quali  si  siano   resi   responsabili   di
          violazioni delle  disposizioni  della  Convenzione  per  la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali, firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,  resa
          esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
          Protocolli addizionali, degli  oneri  finanziari  sostenuti
          per dare esecuzione alle sentenze di  condanna  rese  dalla
          Corte europea dei diritti  dell'uomo  nei  confronti  dello
          Stato in conseguenza delle suddette violazioni.". 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 6.