Art. 25 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,  anche
in relazione a specifiche tipologie progettuali,  i  contenuti  della
modulistica necessaria ai fini della  presentazione  delle  liste  di
controllo di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  si
provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  sono  stabiliti  gli  indirizzi
metodologici e le modalita' operative per la collaborazione  dei  due
Ministeri  nelle   verifiche   dell'ottemperanza   delle   condizioni
ambientali di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. 
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  con  il  Ministero
della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete
per la  protezione  dell'ambiente,  linee  guida  nazionali  e  norme
tecniche per l'elaborazione  della  documentazione  finalizzata  allo
svolgimento  della  valutazione  di  impatto  ambientale,  anche   ad
integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale  di  cui
all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
contenuti  minimi  e  i  formati   dei   verbali   di   accertamento,
contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato
dall'articolo 18 del presente decreto. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  previo  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono emanate le linee guida nazionali  per  la  dismissione
mineraria delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in
mare e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di  assicurare  la
qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti
ambientali. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita' di svolgimento e gestione  della  procedura
di  inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo  13,
comma 2, del presente decreto. 
  8. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  21
del presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990,
n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo definiscono forme e modalita'  di  raccordo  per  l'esercizio
delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              - Per il testo  dell'articolo  28  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 17. 
              - Per il testo dell'Allegato VII alla parte seconda del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si  veda
          nelle note all'art. 22. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'articolo  29  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 18. 
              - Per il testo dell'articolo 24-bis del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 13. 
              - Per il testo  dell'articolo  33  del  decreto  citato
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 21. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  citata
          legge 8 agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.".