Art. 5 
 
      Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis  (Competenze  in  materia  di  VIA  e  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA
e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo
conto dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed  evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui
all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i
progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente
decreto. 
  3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
all'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono
sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  i
progetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presente
decreto. 
  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita
le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie
relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'
adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma
2, e all'articolo 27, comma 8. 
  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali
o delle Province autonome. 
  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con
l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime
provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della
propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni
confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal
presente decreto. 
  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di
assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure
siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29
del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale
si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le
modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse
attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di
tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali
sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'
esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di
quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di
stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei
procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di
tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il
coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza
regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui
all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione
delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono
derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e
27-bis. 
  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: 
    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti
ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale
secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; 
    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a
verifica di assoggettabilita' a VIA; 
    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale; 
    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni
dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole
e medie imprese. 
  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la
Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.».