Art. 6 
 
        Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  -
VIA e  VAS).  -  1.  Il  supporto  tecnico-scientifico  all'autorita'
competente per l'attuazione delle norme di cui ai  Titoli  II  e  III
della presente parte nel caso di piani, programmi e  progetti  per  i
quali le valutazioni ambientali VIA e  VAS  spettano  allo  Stato  e'
assicurato  dalla  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero  massimo  di  quaranta
commissari,  inclusi  il  Presidente  e  il  Segretario,  posta  alle
dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie  tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti  per  i  quali
sia riconosciuto un concorrente  interesse  regionale,  all'attivita'
istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. 
  2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso
quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.
132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  di
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,
con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto
della nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabile
una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al
possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,
giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   del
principio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualora
provenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  se
personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissari
spetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   e
giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnico
istruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  da
trenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienza
professionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   e
collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analoga
posizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.
All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  per
tutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e
individuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  al
Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,
ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'
istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'
designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitato
restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  di
rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'
di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    di
inconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anche
potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio. 
  5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costi
di funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
ambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  dei
compensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  non
superiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  del
presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmente
alle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  del
Comitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,
fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico
fondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  carico
all'amministrazione di appartenenza. 
  6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilito
dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazione
delle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermo
restando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componente
responsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    data
dell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  la
violazione viene segnalata dall'autorita' competente. 
  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  e
alle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'
competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se
necessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovata
professionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  delle
norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.».