Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle
procedure  di  VAS,  VIA,  Verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA,
Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista  la  procedura
di verifica di assoggettabilita' a  VIA,  l'autorizzazione  integrata
ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della
predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato
di non assoggettare i progetti a VIA.»; 
    c) al comma 4, le parole: «articolo  20»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 19». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 10 (Coordinamento delle procedure  di  VAS,  VIA,
          Verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,   Valutazione   di
          incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) 
              1. Nel caso di progetti per  i  quali  e'  prevista  la
          procedura  di  verifica   di   assoggettabilita'   a   VIA,
          l'autorizzazione   integrata   ambientale    puo'    essere
          rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura
          di verifica, l'autorita' competente abbia valutato  di  non
          assoggettare i progetti a VIA. 
              1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
          ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche  le
          informazioni previste ai  commi  1,  2  e  3  dell'articolo
          29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le  misure
          supplementari   previste   dagli   articoli   29-sexies   e
          29-septies del presente decreto. Qualora la  documentazione
          prodotta  risulti  incompleta,  si  applica  il   comma   4
          dell'articolo 23. 
              1-ter. Le condizioni e le misure supplementari  di  cui
          al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate  e
          sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies,
          29-decies e 29-quattuordecies. 
              2. Le regioni e le province  autonome  assicurano  che,
          per  i  progetti  per  i  quali  la  valutazione  d'impatto
          ambientale sia di loro  attribuzione  e  che  ricadano  nel
          campo  di  applicazione  dell'allegato  VIII  del  presente
          decreto, la procedura per  il  rilascio  di  autorizzazione
          integrata  ambientale  sia   coordinata   nell'ambito   del
          procedimento di VIA. E' in ogni  caso  disposta  l'unicita'
          della consultazione del pubblico per le due  procedure.  Se
          l'autorita' competente  in  materia  di  VIA  coincide  con
          quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale, le  disposizioni  regionali  e  delle  province
          autonome  possono  prevedere  che   il   provvedimento   di
          valutazione d'impatto  ambientale  faccia  luogo  anche  di
          quella autorizzazione. In questo caso, si applica il  comma
          1-bis del presente articolo. 
              3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di
          valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5  del  decreto
          n. 357 del 1997; a tal fine,  il  rapporto  ambientale,  lo
          studio  preliminare  ambientale  o  lo  studio  di  impatto
          ambientale contengono gli elementi di  cui  all'allegato  G
          dello stesso decreto n.  357  del  1997  e  la  valutazione
          dell'autorita' competente  si  estende  alle  finalita'  di
          conservazione proprie della valutazione d'incidenza  oppure
          dovra'  dare  atto  degli  esiti   della   valutazione   di
          incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
          19 puo' essere condotta, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel presente decreto, nell'ambito della  VAS.  In
          tal caso le modalita' di informazione  del  pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              5. Nella redazione dello studio di  impatto  ambientale
          di cui all'articolo 22, relativo  a  progetti  previsti  da
          piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
          possono essere utilizzate  le  informazioni  e  le  analisi
          contenute  nel  rapporto  ambientale.   Nel   corso   della
          redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
          sono  tenute  in  considerazione  la  documentazione  e  le
          conclusioni della VAS.".