Art. 8 
 
        Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica  di
assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette  all'autorita'
competente lo studio preliminare ambientale in  formato  elettronico,
redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato  IV-bis  alla
parte seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia  dell'avvenuto
pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 
  2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamente
nel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da
garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  a
quanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale. 
  3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito web. 
  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di
cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul
sito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazione
a  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'
competente. 
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi. 
  6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiedere
chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  i
successivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  e
dei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
  7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  In
casi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',
all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente
puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a
trenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  di
verifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunica
tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. 
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dal
proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  di
competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare
o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti
ambientali significativi e negativi. 
  9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V. 
  10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 
  11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  web
dell'autorita' competente. 
  12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio sito web.».