Art. 9 
 
        Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Definizione del  livello  di  dettaglio  degli  elaborati
progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il  proponente  ha
la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunque  momento,  una  fase  di
confronto con l'autorita' competente al fine di definire  la  portata
delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati
progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal
fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,  una  proposta
di elaborati progettuali. 
  2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,
l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,
assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettuali
sia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  la
compiuta valutazione degli impatti ambientali.».