Art. 3 
 
        Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art.  339-bis  (Circostanza  aggravante.  Atti  intimidatori  di
natura ritorsiva ai danni di un  componente  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario).  - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli  articoli
582, 610, 612 e 635 sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  se  la
condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente
di un Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario  a  causa  del
compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni  o
del servizio».