Art. 3 Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».