Art. 3 
 
                  Destinazione del cinque per mille 
 
  1.  Per  ciascun  esercizio  finanziario,  con   riferimento   alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo  d'imposta  precedente,
una quota pari al cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e' destinata, in base alla scelta  del  contribuente,
alle seguenti finalita': 
  a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge,  iscritti
nel Registro previsto dall'articolo 4, comma  1,  lettera  m),  della
medesima legge; 
  b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
  c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
  d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di  residenza
del contribuente; 
  e)   sostegno   delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,
riconosciute  ai  fini  sportivi  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano a norma di legge, che svolgono una  rilevante  attivita'  di
interesse sociale. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno  effetto  a
decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del Registro;
fino a tale anno la quota  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  continua  ad  essere  destinata  al
sostegno degli enti di cui all'articolo 2,  comma  4-novies,  lettera
a),  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  3. Resta ferma la destinazione della quota  del  cinque  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a   favore   del
finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e  valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma  46,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo degli articoli  1  e  4  comma  1  della
          citata legge n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 4-novies, del  citato
          decreto-legge n. 40 del 2010, si vedano note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 23, comma 46  del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «46. A decorrere dall'anno  finanziario  2012,  tra  le
          finalita' alle quali puo' essere destinata,  a  scelta  del
          contribuente,  una  quota  pari   al   cinque   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita,
          altresi',  quella  del  finanziamento  delle  attivita'  di
          tutela, promozione e valorizzazione dei  beni  culturali  e
          paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei  soggetti
          ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.».