Art. 4 
 
                     Modalita' di accreditamento 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da  adottare,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  i
profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono definite le  modalita'  e  i  termini  per
l'accesso al riparto del cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo,  nonche'
le modalita' e i termini per  la  formazione,  l'aggiornamento  e  la
pubblicazione dell'elenco permanente degli enti  iscritti  e  per  la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.