Art. 5 
 
                Riparto ed erogazione del contributo 
 
  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'articolo 4 sono fissati i criteri  di  riparto  della  quota  del
cinque per mille, stabilendo l'importo  minimo  erogabile  a  ciascun
ente delle somme risultanti sulla base delle  scelte  effettuate  dai
contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non
espresse dai contribuenti. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  stabiliti,  altresi',  le
modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i
beneficiari  comunicano  alle  amministrazioni  erogatrici   i   dati
necessari  per  il  pagamento  delle  somme  assegnate  al  fine   di
consentirne l'erogazione entro il termine  di  chiusura  del  secondo
esercizio finanziario successivo a quello di impegno. 
  3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione  erogatrice
i dati necessari per il pagamento entro il termine stabilito ai sensi
del comma  2  perdono  il  diritto  a  percepire  il  contributo  per
l'esercizio di riferimento e le somme  loro  assegnate  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini  della  successiva
riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche di cui all'articolo 1, comma  154  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  in  caso  di
contenzioso con i beneficiari. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  154  della  citata
          legge n. 190 del 2014, si vedano note alle premesse.