Art. 6 
 
              Accelerazione delle procedure di riparto 
 
  1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione  del  cinque
per mille, nella ripartizione  delle  risorse  destinate  sulla  base
delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle  dichiarazioni
dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e  8-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le  modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'art.  2,  commi  7,  8  e  8-bis  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662): 
              «7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'art.  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini stabiliti dall'art. 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui
          al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Ferma  restando  in  ogni   caso   l'applicabilita'   della
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo  per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          art. 17 del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito.».