Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.