Art. 2 
 
 
                            Composizione 
 
  1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti  dei  Gruppi  parlamentari,   assicurando
comunque  la  presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun   Gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
  I componenti della Commissione  dichiarano  alla  presidenza  della
Camera   di   appartenenza   di   avere   ricoperto   incarichi    di
amministrazione  e  di  controllo  negli  istituti  bancari   oggetto
dell'inchiesta. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei  componenti,
convocano  la  Commissione  per  la  costituzione   dell'Ufficio   di
presidenza. 
  3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente,  da  due  vice
presidenti e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se
nessuno riporta la maggioranza  assoluta  dei  voti,  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice  presidenti  e
due  segretari.  Per  l'elezione,  rispettivamente,  dei   due   vice
presidenti e dei due segretari, ciascun componente della  Commissione
scrive sulla propria scheda un solo  nome.  Sono  eletti  coloro  che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti
e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.