Art. 4 
 
 
                        Attivita' di indagine 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto  delle  indagini  di
sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio  ne'  il
segreto professionale o  quello  bancario,  fatta  eccezione  per  il
segreto tra difensore e parte processuale  nell'ambito  del  mandato.
Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 124. 
  4.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto
dell'inchiesta siano stati assoggettati al  vincolo  del  segreto  da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di  inchiesta,  detto
segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti  che  restringano
la liberta' e la segretezza della  corrispondenza  e  di  ogni  altra
forma di comunicazione nonche' la  liberta'  personale,  fatto  salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  366  e  372  del
          codice penale: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.». 
              - La legge 3 agosto 2007, n.  124,  reca:  «Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  133  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).
          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».