Art. 7 
 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione disponga diversamente. 
  2.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
modifiche al regolamento. 
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute
necessarie.  Il  presidente  effettua  le  designazioni  sentita   la
Commissione. 
  4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera  dei  deputati.  I  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e   della   Camera   dei   deputati,   con
determinazione adottata d'intesa tra  loro,  possono  autorizzare  un
incremento delle spese di cui  al  periodo  precedente,  comunque  in
misura non  superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di  richiesta
formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate  esigenze
connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione
delle spese sostenute. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando