IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo  per
la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della  disciplina  in
materia di impresa sociale, tenuto conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Nozione e qualifica di impresa sociale 
 
  1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del
codice civile, che, in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
decreto,  esercitano  in  via  stabile  e   principale   un'attivita'
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di
gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  piu'  ampio
coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti
interessati alle loro attivita'. 
  2. Non  possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa  sociale  le
societa'  costituite  da  un   unico   socio   persona   fisica,   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e  gli
enti  i  cui  atti  costitutivi   limitino,   anche   indirettamente,
l'erogazione dei beni e  dei  servizi  in  favore  dei  soli  soci  o
associati. 
  3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del
presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali  attivita'
adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni
caso nel rispetto della struttura e delle  finalita'  di  tali  enti,
recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento  di  tali
attivita' deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono
essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui
all'articolo 9. 
  4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui  alla  legge  8
novembre 1991, n.  381,  acquisiscono  di  diritto  la  qualifica  di
imprese sociali. Alle cooperative sociali  e  ai  loro  consorzi,  le
disposizioni del presente decreto si  applicano  nel  rispetto  della
normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo
restando l'ambito di attivita' di cui  all'articolo  1  della  citata
legge n. 381 del 1991, come modificato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1. 
  5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con  le
disposizioni del presente decreto, le  norme  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno  2016,  n.  106,  e,  in  mancanza  e  per  gli  aspetti   non
disciplinati, le norme del codice civile e le  relative  disposizioni
di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale
e' costituita. 
  6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  quanto
compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
 
                                     NOTE  
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano l'art. 76 della Costituzione: 
              «Art.76. L'esercizio  della  funzione  legislativa  non
          puo'  essere  delegato  (80)  al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art.87. della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  Si  riporta  l'art.  117,   secondo   comma,   della
          Costituzione: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali.». 
              - Si riportano gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 della  legge
          6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del
          Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
          servizio  civile  universale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141: 
              «Art. 1.  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
              2. Con i decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
                a) alla revisione della disciplina del titolo II  del
          libro primo del codice civile in materia  di  associazioni,
          fondazioni e altre istituzioni di carattere  privato  senza
          scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o  non
          riconosciute; 
                b)  al  riordino  e  alla  revisione  organica  della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni; 
                c) alla revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
                d) alla revisione  della  disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
          b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti,  per  quanto  di
          competenza, i Ministri interessati  e,  ove  necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica  di  cui  all'articolo
          17, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
          successive modificazioni, sono trasmessi  al  Senato  della
          Repubblica  e   alla   Camera   dei   deputati   entro   il
          quarantacinquesimo  giorno  antecedente  il   termine   per
          l'esercizio  della  delega,  perche'  su  di   essi   siano
          espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
          pareri delle rispettive commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. 
              6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti
          previsti dai decreti  legislativi  adottati  in  attuazione
          della  presente   legge   le   amministrazioni   competenti
          provvedono  attraverso  una   diversa   allocazione   delle
          ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  allo
          stato  in  dotazione  alle  medesime  amministrazioni.   In
          conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o   piu'   decreti
          legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
          trovino  compensazione  al  proprio  interno,  i   medesimi
          decreti legislativi sono  emanati  solo  successivamente  o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
              «Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali). -  1.
          I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati
          nel rispetto dei  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          generali: 
                a) riconoscere, favorire e garantire  il  piu'  ampio
          esercizio del diritto di associazione  e  il  valore  delle
          formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
          personalita' dei singoli, quale strumento di  promozione  e
          di attuazione dei principi di  partecipazione  democratica,
          solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai  sensi  degli
          articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 
                b)  riconoscere  e  favorire  l'iniziativa  economica
          privata il cui svolgimento,  secondo  le  finalita'  e  nei
          limiti di cui  alla  presente  legge,  puo'  concorrere  ad
          elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; 
                c) assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,
          l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
          pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela  degli
          interessi coinvolti; 
                d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
          coerenza giuridica, logica e sistematica.». 
              «Art. 4. (Riordino e  revisione  della  disciplina  del
          Terzo settore e codice del  Terzo  settore).  -  1.  Con  i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          b), si provvede al riordino e alla revisione organica della
          disciplina vigente in materia di  enti  del  Terzo  settore
          mediante la redazione di un codice per  la  raccolta  e  il
          coordinamento    delle    relative    disposizioni,     con
          l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
          loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a)  stabilire  le  disposizioni  generali  e   comuni
          applicabili, nel rispetto  del  principio  di  specialita',
          agli enti del Terzo settore; 
                b) individuare le attivita' di interesse generale che
          caratterizzano  gli  enti  del  Terzo   settore,   il   cui
          svolgimento, in coerenza con  le  previsioni  statutarie  e
          attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
          di accesso da parte dei soggetti  beneficiari,  costituisce
          requisito per l'accesso alle  agevolazioni  previste  dalla
          normativa e che sono soggette alle verifiche  di  cui  alla
          lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui  alla
          presente  lettera  sono  individuate  secondo  criteri  che
          tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e  di
          utilita'  sociale  nonche'  sulla  base  dei   settori   di
          attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4  dicembre
          1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.
          155.  Al  periodico  aggiornamento   delle   attivita'   di
          interesse generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  da  adottare  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
          parere delle commissioni parlamentari competenti; 
                c) individuare criteri e condizioni in base ai  quali
          differenziare lo svolgimento delle attivita'  di  interesse
          generale di cui alla lettera b)  tra  i  diversi  enti  del
          Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1; 
                d) definire  forme  e  modalita'  di  organizzazione,
          amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
          di    democrazia,    eguaglianza,    pari     opportunita',
          partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche'  ai
          principi di efficacia, di efficienza,  di  trasparenza,  di
          correttezza e di economicita' della  gestione  degli  enti,
          prevedendo strumenti idonei a  garantire  il  rispetto  dei
          diritti degli associati e dei lavoratori, con  facolta'  di
          adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
          peculiarita' della compagine e della struttura  associativa
          nonche'  della  disciplina   relativa   agli   enti   delle
          confessioni religiose che hanno stipulato  patti  o  intese
          con lo Stato; 
                e) prevedere il divieto di  distribuzione,  anche  in
          forma indiretta, degli utili o degli avanzi di  gestione  e
          del  patrimonio  dell'ente,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, comma 1, lettera d); 
                f) individuare criteri che consentano di distinguere,
          nella  tenuta  della  contabilita'  e  dei  rendiconti,  la
          diversa  natura  delle  poste  contabili  in  relazione  al
          perseguimento dell'oggetto sociale  e  definire  criteri  e
          vincoli in  base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa  svolta
          dall'ente in forma non prevalente  e  non  stabile  risulta
          finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
                g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
          rendicontazione,  di  trasparenza  e   d'informazione   nei
          confronti degli associati,  dei  lavoratori  e  dei  terzi,
          differenziati anche in ragione della  dimensione  economica
          dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse  pubbliche,
          tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il  relativo  regime
          sanzionatorio; 
                h)  garantire,  negli  appalti  pubblici,  condizioni
          economiche non inferiori a quelle  previste  dai  contratti
          collettivi   nazionali    di    lavoro    adottati    dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
                i) individuare  specifiche  modalita'  e  criteri  di
          verifica periodica dell'attivita' svolta e delle  finalita'
          perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie  e  in
          relazione alle categorie dei soggetti destinatari; 
                l)  al  fine  di  garantire  l'assenza  degli   scopi
          lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita'  tra
          i diversi trattamenti economici e disciplinare,  nel  pieno
          rispetto del principio  di  trasparenza,  i  limiti  e  gli
          obblighi  di  pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,   ai
          compensi o ai corrispettivi a qualsiasi  titolo  attribuiti
          ai componenti degli organi di amministrazione e  controllo,
          ai dirigenti nonche' agli associati; 
                m) riorganizzare il sistema  di  registrazione  degli
          enti e di tutti gli atti  di  gestione  rilevanti,  secondo
          criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
          delle caratteristiche di  specifici  elenchi  nazionali  di
          settore, attraverso la  previsione  di  un  Registro  unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  suddiviso  in   specifiche
          sezioni, da istituire presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, favorendone, anche  con  modalita'
          telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
          nazionale.  L'iscrizione  nel  Registro,   subordinata   al
          possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere  b),
          c), d) ed e),  e'  obbligatoria  per  gli  enti  del  Terzo
          settore che si avvalgono prevalentemente o  stabilmente  di
          finanziamenti   pubblici,   di   fondi   privati   raccolti
          attraverso pubbliche  sottoscrizioni  o  di  fondi  europei
          destinati  al  sostegno   dell'economia   sociale   o   che
          esercitano  attivita'  in  regime  di  convenzione   o   di
          accreditamento con enti pubblici o che intendono  avvalersi
          delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9; 
                n)  prevedere  in   quali   casi   l'amministrazione,
          all'atto della registrazione degli enti nel Registro  unico
          di cui alla lettera  m),  acquisisce  l'informazione  o  la
          certificazione antimafia; 
                o) valorizzare il ruolo  degli  enti  nella  fase  di
          programmazione, a livello territoriale, relativa  anche  al
          sistema    integrato    di     interventi     e     servizi
          socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione  del
          patrimonio  culturale,   paesaggistico   e   ambientale   e
          individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
          dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
          standard  di  qualita'  e  impatto  sociale  del  servizio,
          obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel  rispetto
          della  disciplina  europea  e  nazionale  in   materia   di
          affidamento dei  servizi  di  interesse  generale,  nonche'
          criteri e  modalita'  per  la  verifica  dei  risultati  in
          termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
                p) riconoscere e valorizzare le reti  associative  di
          secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano
          enti del Terzo settore, anche allo scopo di  accrescere  la
          loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; 
                q) prevedere che il coordinamento delle politiche  di
          governo e delle azioni di promozione e di  indirizzo  delle
          attivita'  degli  enti  di  cui  alla  presente  legge  sia
          assicurato, in raccordo con i Ministeri  competenti,  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              «Art.  6.  (Impresa  sociale).  -  1.  Con  i   decreti
          legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),  si
          provvede al riordino e alla revisione della  disciplina  in
          materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto
          dagli articoli 2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)   qualificazione   dell'impresa   sociale    quale
          organizzazione privata che svolge attivita'  d'impresa  per
          le finalita' di cui all'articolo  1,  comma  1,  destina  i
          propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto
          sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita'
          di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
          ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di
          tutti i soggetti interessati alle sue  attivita'  e  quindi
          rientra nel complesso degli enti del Terzo settore; 
                b) individuazione dei  settori  in  cui  puo'  essere
          svolta  l'attivita'  d'impresa  di  cui  alla  lettera  a),
          nell'ambito delle attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
                c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa
          sociale da parte  delle  cooperative  sociali  e  dei  loro
          consorzi; 
                d) previsione di forme di remunerazione del  capitale
          sociale che assicurino  la  prevalente  destinazione  degli
          utili   al   conseguimento   dell'oggetto    sociale,    da
          assoggettare a condizioni e  comunque  nei  limiti  massimi
          previsti per le  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  e
          previsione del divieto di  ripartire  eventuali  avanzi  di
          gestione per gli enti per  i  quali  tale  possibilita'  e'
          esclusa per legge, anche qualora assumano la  qualifica  di
          impresa sociale; 
                e)  previsione  per  l'organizzazione  che   esercita
          l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il  bilancio  ai
          sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile,  in
          quanto compatibili; 
                f) previsione di specifici obblighi di trasparenza  e
          di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali
          e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti; 
                g)  ridefinizione  delle  categorie   di   lavoratori
          svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di  esclusione
          sociale,  anche  con  riferimento  ai  principi   di   pari
          opportunita' e non  discriminazione  di  cui  alla  vigente
          normativa nazionale e dell'Unione europea,  prevedendo  una
          graduazione  dei  benefici  finalizzata   a   favorire   le
          categorie maggiormente svantaggiate; 
                h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni  del
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,  per  le  imprese
          private e per  le  amministrazioni  pubbliche  di  assumere
          cariche  sociali  negli  organi  di  amministrazione  delle
          imprese  sociali,  salvo  il  divieto   di   assumerne   la
          direzione, la presidenza e il controllo; 
                i)  coordinamento   della   disciplina   dell'impresa
          sociale con il  regime  delle  attivita'  d'impresa  svolte
          dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
                l) previsione della nomina, in  base  a  principi  di
          terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci
          allo scopo di monitorare e vigilare  sull'osservanza  della
          legge e dello statuto da parte  dell'impresa  sociale,  sul
          rispetto dei principi di  corretta  amministrazione,  anche
          con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
          giugno  2001,  n.  231,  e  sull'adeguatezza   dell'assetto
          organizzativo, amministrativo e contabile.». 
              «Art. 9. (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
          I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le
          misure agevolative e di sostegno economico in favore  degli
          enti del Terzo settore e  procedono  anche  al  riordino  e
          all'armonizzazione della relativa disciplina  tributaria  e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione complessiva della  definizione  di  ente
          non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
                b) razionalizzazione e semplificazione del regime  di
          deducibilita' dal reddito complessivo  e  di  detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di  cui  all'articolo
          1, al fine di promuovere, anche  attraverso  iniziative  di
          raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e
          degli enti; 
                c)   completamento    della    riforma    strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui  all'articolo  1,  razionalizzazione  e  revisione  dei
          criteri di accreditamento dei soggetti  beneficiari  e  dei
          requisiti    per    l'accesso    al    beneficio    nonche'
          semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  per  il
          calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; 
                d) introduzione, per i soggetti  beneficiari  di  cui
          alla lettera c), di obblighi di pubblicita'  delle  risorse
          ad essi destinate, individuando un sistema improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di   pubblicita',   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
                e) razionalizzazione dei regimi fiscali  e  contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'articolo 1,  in  relazione  a  parametri  oggettivi  da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          articolo 1; 
                f) previsione, per le imprese sociali: 
                  1)  della  possibilita'  di  accedere  a  forme  di
          raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
          in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
                  2) di  misure  agevolative  volte  a  favorire  gli
          investimenti di capitale; 
                g) istituzione, presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di un fondo destinato a  sostenere
          lo svolgimento di attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore di cui all'articolo  1,  comma  1,  disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
                h) introduzione di meccanismi volti  alla  diffusione
          dei titoli di solidarieta' e  di  altre  forme  di  finanza
          sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
                i) promozione dell'assegnazione in favore degli  enti
          di cui all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,
          degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto
          della disciplina in materia, dei  beni  immobili  e  mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
                l) previsione di agevolazioni  volte  a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
                m)  revisione   della   disciplina   riguardante   le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative. 
              2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
          tengono conto delle  risorse  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  gia'  destinate   alle   imprese   sociali   di   cui
          all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto
          dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3  luglio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  224  del  26
          settembre 2015.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 8 novembre  1991,  n.
          381  (Disciplina  delle  cooperative  sociali),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283: 
              « Art.1. (Definizione). -  1.  Le  cooperative  sociali
          hanno lo scopo di  perseguire  l'interesse  generale  della
          comunita' alla promozione umana e all'integrazione  sociale
          dei cittadini attraverso: 
                a)  la  gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi; 
                b) lo svolgimento di attivita'  diverse  -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
              2. Si applicano alle  cooperative  sociali,  in  quanto
          compatibili con la presente legge,  le  norme  relative  al
          settore in cui le cooperative stesse operano. 
              3. La denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve
          contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".». 
              - Per l'art. 1 della citata legge n. 106 del  2016,  si
          vedano note alle premesse. 
              - Il testo del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
          175 (Testo unico in materia di  societa'  a  partecipazione
          pubblica)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   8
          settembre 2016, n. 210. 
              - Il testo del decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.
          153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti
          di cui all'articolo 11, comma 1,  del  D.Lgs.  20  novembre
          1990, n. 356, e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n.  461)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.