Art. 10 
 
                     Organi di controllo interno 
 
  1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto  costitutivo
dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o  piu'  sindaci
aventi i requisiti di cui all'articolo 2397,  comma  2,  e  2399  del
codice civile. 
  2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi  di  corretta  amministrazione,  anche  con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231, qualora applicabili,  nonche'  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e  sul   suo   concreto
funzionamento. 
  3.  I  sindaci  esercitano,  inoltre,   compiti   di   monitoraggio
dell'osservanza  delle  finalita'  sociali  da   parte   dell'impresa
sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio  sociale  sia
stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo  9,
comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli  esiti  del  monitoraggio
svolto dai sindaci. 
  4. I sindaci possono in qualsiasi  momento  procedere  ad  atti  di
ispezione e di controllo. A tal  fine,  essi  possono  chiedere  agli
amministratori notizie, anche con riferimento ai  gruppi  di  imprese
sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. 
  5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita,  nel  caso  in  cui
l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei  limiti
indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la
revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale  o  da
una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito  registro,  o
da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riportano gli articoli  2397  e  2399  del  codice
          civile: 
              «Art. 2397. (Composizione del collegio). - Il  collegio
          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
          o non soci. Devono  inoltre  essere  nominati  due  sindaci
          supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.». 
              «Art. 2399.(Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Per il testo dell'art. 2435- bis del  codice  civile,
          si vedano le note all'art. 9.