Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attivita' 1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attivita'. 2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni o dei servizi. 3. Le modalita' di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attivita' esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalita' di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2. 4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare: a) i casi e le modalita' della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci; b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della meta', la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. 5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, si vedano le note all'art. 9.