Art. 15 
 
            Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo 
 
  1. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  promuove
attivita' di raccordo con  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali,  al
fine  di  sviluppare  azioni  di  sistema  e  svolgere  attivita'  di
monitoraggio e ricerca. 
  2. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  demanda
all'Ispettorato nazionale  del  lavoro  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive,
al fine di verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto da parte delle imprese sociali. 
  3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti
delle imprese sociali il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  puo'  avvalersi  di  enti  associativi   riconosciuti,   cui
aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel  registro  delle
imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle
associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  2  agosto
2002, n. 220. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono definiti le forme, i contenuti  e  le  modalita'  dell'attivita'
ispettiva  sulle  imprese  sociali,   nonche'   il   contributo   per
l'attivita' ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3,
sono individuati i  criteri,  i  requisiti  e  le  procedure  per  il
riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme
di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali. Le imprese sociali sono  sottoposte  ad  attivita'
ispettiva almeno una volta all'anno  sulla  base  di  un  modello  di
verbale approvato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali costituite in  forma
di societa' cooperativa e' svolta nel  rispetto  delle  attribuzioni,
delle modalita' e dei termini di cui al decreto legislativo 2  agosto
2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
individuate  le  norme  di  coordinamento  necessarie  al   fine   di
assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e  l'efficacia
dell'attivita' ispettiva. 
  6. In caso di accertata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, il  soggetto  esercente  l'attivita'  ispettiva  ai
sensi  dei  commi  2  e  3  diffida  gli  organi  di  amministrazione
dell'impresa sociale  a  regolarizzare  i  comportamenti  illegittimi
entro un congruo termine. 
  7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva  o
di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il  Ministero
vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche  nella  persona
del legale rappresentante dell'impresa  sociale,  che  affianchi  gli
organi dell'impresa sociale e  provveda  allo  specifico  adempimento
richiesto. 
  8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il  Ministro
vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale
provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa
sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui
al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato  dai
soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi  deliberati
e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,  lettera
a),  e'  devoluto  al  fondo  istituito  ai  sensi  dell'articolo  16
dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale  aderisce  o,  in
mancanza,   dalla   Fondazione   Italia   Sociale,    salvo    quanto
specificamente  previsto  in  tema  di   societa'   cooperative.   Il
provvedimento e' trasmesso ai fini della  cancellazione  dell'impresa
sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. 
  9.  Avverso  i  provvedimenti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali emessi ai sensi del  comma  8  e'  ammesso  ricorso
dinanzi al giudice amministrativo. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 1. 
              - Si riporta  l'art.  1,  del  decreto  legislativo  14
          settembre   2015,   n.    149    (Disposizioni    per    la
          razionalizzazione  e  la   semplificazione   dell'attivita'
          ispettiva in materia di lavoro e legislazione  sociale,  in
          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 1. (Ispettorato nazionale del lavoro).  -  1.  Al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
          vigilanza in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale,
          nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
          ispettivi, e' istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  una  Agenzia
          unica per le ispezioni del lavoro  denominata  «Ispettorato
          nazionale  del  lavoro»,  di  seguito  «Ispettorato»,   che
          integra i servizi ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
              2. L'Ispettorato svolge  le  attivita'  ispettive  gia'
          esercitate dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dall'INPS e  dall'INAIL.  Al  fine  di  assicurare
          omogeneita' operative di  tutto  il  personale  che  svolge
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria, nonche'  legislazione  sociale,
          ai  funzionari  ispettivi  dell'INPS  e   dell'INAIL   sono
          attribuiti i poteri gia' assegnati al  personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ivi
          compresa la qualifica di ufficiale di  polizia  giudiziaria
          secondo quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle  medesime
          condizioni di legge. 
              3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica  di  diritto
          pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e  contabile
          ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali che ne monitora periodicamente  gli
          obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. 
              4. L'Ispettorato ha una sede  centrale  in  Roma  e  un
          massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio,  la
          sede  centrale  dell'Ispettorato  e'  ubicata   presso   un
          immobile demaniale o un immobile gia' in uso  al  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  o  un   immobile
          dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. 
              5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
          dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 2  agosto
          2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della  vigilanza
          sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,
          della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante:  «Revisione  della
          legislazione in materia cooperativistica,  con  particolare
          riferimento  alla   posizione   del   socio   lavoratore»),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236: 
              «Art. 3. (Riconoscimento delle Associazioni). -  1.  Il
          riconoscimento    delle    Associazioni    nazionali     di
          rappresentanza,  assistenza,   tutela   e   revisione   del
          movimento  cooperativo,  e'  concesso   con   decreto   del
          Ministro. 
              2. Per ottenere tale  riconoscimento,  le  Associazioni
          nazionali presentano al Ministero una istanza corredata  da
          una  copia   dell'atto   costitutivo   e   dello   statuto,
          dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni  di
          adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non  possono
          essere inferiori al  numero  di  duemila  enti  cooperativi
          associati, con l'indicazione, per  ciascuno  di  essi,  del
          numero dei soci, e da un documento  da  cui  risulti  nome,
          cognome  e  qualifica  degli  amministratori,   sindaci   e
          direttori in carica e delle  altre  persone  autorizzate  a
          trattare per conto dell'Associazione richiedente. 
              3. Le dichiarazioni di  adesione  di  cui  al  comma  2
          devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in  almeno
          cinque regioni e  tre  sezioni,  definite  sulla  base  del
          rapporto   mutualistico,   dell'Albo   nazionale   di   cui
          all'articolo 15. 
              4. Le Associazioni  richiedenti  devono  comprovare  di
          essere in grado di assolvere le funzioni di  vigilanza  nei
          confronti degli enti cooperativi aderenti, per  il  tramite
          delle   loro   articolazioni   organizzative   centrali   e
          periferiche. 
              5. Le Associazioni richiedenti devono  disporre  di  un
          numero di revisori iscritti nell'apposito elenco,  tale  da
          garantire  l'esecuzione  delle  revisioni  cooperative   di
          propria competenza, sia sul piano numerico  sia  su  quello
          tecnico. 
              6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione  atta  a
          dimostrare l'idoneita' dell'Associazione  ad  assolvere  le
          funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.  Le
          Associazioni nazionali riconosciute  sono  sottoposte  alla
          vigilanza del Ministero per quanto  attiene  all'osservanza
          delle disposizioni del presente decreto. 
              7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento  di  cui
          al comma 1 alle Associazioni  nazionali  che  non  sono  in
          grado di assolvere efficacemente  le  proprie  funzioni  di
          vigilanza sugli enti cooperativi associati. 
              8. Nell'esecuzione delle funzioni  di  vigilanza  sugli
          enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute  ad
          osservare le norme stabilite dal Ministro.».