Art. 16 
 
     Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali 
 
  1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore  al
tre per cento degli utili netti annuali,  dedotte  eventuali  perdite
maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti  dagli  enti  e
dalle associazioni di cui all'articolo 15,  comma  3,  nonche'  dalla
Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati
alla promozione e allo  sviluppo  delle  imprese  sociali  attraverso
azioni ed iniziative di  varia  natura,  quali  il  finanziamento  di
progetti di studio e di ricerca in  tema  di  impresa  sociale  o  di
attivita' di  formazione  dei  lavoratori  dell'impresa  sociale,  la
promozione della costituzione di  imprese  sociali  o  di  loro  enti
associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di
imprese sociali o di loro  enti  associativi.  Tali  versamenti  sono
deducibili ai fini  dell'imposta  sui  redditi  dell'impresa  sociale
erogante.