Art. 17 
 
                Norme di coordinamento e transitorie 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  legge  8  novembre
1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed  educativi»,
sono  inserite  le  seguenti:  «,  incluse  le   attivita'   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b),  c),  d),  l),  e  p),  del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia  di
impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  2. Le societa' cooperative che assumono  la  qualifica  di  impresa
sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  q),
possono   iscriversi   all'Albo   nazionale   istituito   ai    sensi
dell'articolo 13 della legge 31 gennaio  1992,  n.  59.  Le  societa'
cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte  all'Albo
nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso  svolgere
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 
  3. Le imprese sociali gia' costituite al  momento  dell'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  si  adeguano  alle  disposizioni  del
presente decreto entro dodici mesi dalla data della  sua  entrata  in
vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare  i  propri
statuti  con  le  modalita'  e  le  maggioranze   previste   per   le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
  4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del
Terzo   settore   diviene   efficace   ed   operativo   dal   momento
dell'istituzione di tale Consiglio. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'art. 1, della  cita  legge  n.  381  del
          1991, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.1. (Definizione).  -  1.  Le  cooperative  sociali
          hanno lo scopo di  perseguire  l'interesse  generale  della
          comunita' alla promozione umana e all'integrazione  sociale
          dei cittadini attraverso: 
                a)  la  gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi, incluse anche le attivita' di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p),  del  decreto
          legislativo recante revisione della disciplina  in  materia
          di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
          c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
                b) lo svolgimento di attivita'  diverse  -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
              2. Si applicano alle  cooperative  sociali,  in  quanto
          compatibili con la presente legge,  le  norme  relative  al
          settore in cui le cooperative stesse operano. 
              3. La denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve
          contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».». 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 31 gennaio 1992,  n.
          59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative): 
              «Art. 13. (Albo nazionale  delle  societa'  cooperative
          edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi).  -  1.  E'
          istituito, presso la Direzione generale della  cooperazione
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
          nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
          e dei loro consorzi. 
              2. Decorsi  due  anni  dall'istituzione  dell'albo,  le
          societa'  cooperative  edilizie  di  abitazione  e  i  loro
          consorzi  che  intendano  ottenere  i  contributi  pubblici
          dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo. 
              3. Le iscrizioni  e  le  cancellazioni  dall'albo  sono
          disposte dal comitato per l'albo nazionale  delle  societa'
          cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,  di
          seguito denominato "comitato", composta da: 
                a)  il  Direttore  generale  della  cooperazione  del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  che  lo
          presiede; 
                b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di cui tre esperti nella  materia
          della cooperazione edilizia; 
                c) un membro designato da ciascuna delle associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                d)  un  membro  designato  dal  Ministro  dei  lavori
          pubblici; 
                e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  designati,
          secondo  un  criterio  di  rotazione,  dai   rappresentanti
          regionali  facenti  parte  del  Comitato   per   l'edilizia
          residenziale. 
              4. Il comitato e' costituito entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  e  dura  in  carica
          quattro anni. 
              5.  L'attivita'  del  comitato  e'   disciplinata   dal
          regolamento adottato dal comitato  stesso,  entro  sessanta
          giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale.   Il
          regolamento  stabilisce  i  criteri  per  la  tenuta  degli
          elenchi regionali degli iscritti all'albo,  anche  al  fine
          del rilascio della  certificazione,  nonche'  le  modalita'
          degli accertamenti che potranno essere effettuati anche  su
          richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. 
              6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione
          di un ufficio per l'amministrazione del  comitato  e  detta
          norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
          avvalersi di personale con contratto di diritto  privato  a
          tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'. 
              7.  All'albo  possono  essere  iscritti   le   societa'
          cooperative edilizie di abitazione costituite da  non  meno
          di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti  nel
          registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento
          approvato con regio decreto 12 febbraio  1911,  n.  278,  e
          nello  schedario  generale  della   cooperazione   di   cui
          all'articolo 15 del citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  che  siano   disciplinati   dai
          principi di mutualita' previsti dalle leggi dello  Stato  e
          si trovino in una delle seguenti condizioni: 
                a) siano stati  costituiti  con  il  conferimento  da
          parte di ciascun socio di quote o di azioni per  un  valore
          non inferiore a lire cinquecentomila; 
                b) abbiano iniziato  o  realizzato  un  programma  di
          edilizia residenziale; 
                c)  siano  proprietari  di  abitazioni  assegnate  in
          godimento o in locazione o abbiano assegnato in  proprieta'
          gli alloggi ai propri soci. 
              8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7,  lettere
          b) e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
          loro consorzi che, alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, non si trovino nella condizione di  cui  al
          comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo
          a condizione che entro sei mesi da tale  data  adeguino  il
          capitale sociale secondo quanto disposto dal  citato  comma
          7, lettera a). 
              9.  Possono  essere  sospesi  dall'albo   le   societa'
          cooperative edilizie di abitazione ed i  loro  consorzi  in
          gestione commissariale. 
              10. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          determina, con proprio decreto  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge: 
                a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo; 
                b) l'elenco della  documentazione  da  allegare  alla
          domanda; 
                c) lo schema  della  comunicazione  che  le  societa'
          cooperative  iscritte  devono  trasmettere  alla  Direzione
          generale della cooperazione entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno
          precedente. 
              11. Entro il 31 dicembre di ciascun  anno  il  comitato
          predispone l'elenco delle societa' cooperative e  dei  loro
          consorzi radiati dall'albo perche' privi  dei  requisiti  o
          delle condizioni previste dal comma 7  o  perche'  soggetti
          all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              12. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede a carico degli  stanziamenti  iscritti
          ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo  20,  comma
          1,  nel  limite  massimo  del  7  per  cento  del   gettito
          contributivo di cui al citato comma 1.».