Art. 18 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. Gli utili e gli avanzi di gestione  delle  imprese  sociali  non
costituiscono  reddito  imponibile  ai  fini  delle  imposte  dirette
qualora  vengano  destinati  ad  apposita  riserva  indivisibile   in
sospensione  d'imposta  in  sede   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio  in   cui   sono   stati   conseguiti,   e   risultino
effettivamente  destinati,  entro  il  secondo  periodo  di   imposta
successivo a quello in cui sono stati  conseguiti,  allo  svolgimento
dell'attivita' statutaria o ad incremento  del  patrimonio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, nonche' al versamento  del  contributo  per
l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15. La  destinazione  degli
utili e degli avanzi  di  gestione  deve  risultare  dalle  scritture
contabili previste dall'articolo 9. Salvo quanto previsto  dal  comma
2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili  e
gli avanzi di gestione destinati ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
lettera a) e lettera b). 
  2. Non concorrono alla determinazione  del  reddito  imponibile  ai
fini delle imposte  dirette  gli  utili  e  gli  avanzi  di  gestione
destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad  aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e  versato  dai  soci  nei
limiti delle variazioni  dell'indice  nazionale  generale  annuo  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  per   il   periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli
avanzi di gestione sono stati prodotti. 
  3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
un importo pari  al  trenta  per  cento  della  somma  investita  dal
contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'  societa',  incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e siano costituite  da  non  piu'  di  trentasei  mesi  dalla
medesima data. L'ammontare, in tutto o in parte, non  detraibile  nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere  portato  in  detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi  d'imposta
successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo  detraibile
non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,  l'importo  di  euro
1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno  tre  anni.  L'eventuale
cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale
termine, comporta la decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
contribuente  di  restituire  l'importo  detratto,  unitamente   agli
interessi legali. 
  4. Non concorre alla formazione del reddito  dei  soggetti  passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta  per  cento  della
somma investita nel capitale sociale di una o piu' societa',  incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e siano costituite  da  non  piu'  di  trentasei  mesi  dalla
medesima data. L'investimento massimo deducibile non  puo'  eccedere,
in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro  1.800.000  e  deve
essere mantenuto per almeno tre  anni.  L'eventuale  cessione,  anche
parziale,  dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto. Sull'imposta  non  versata  per  effetto  della
deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  agli
atti di dotazione e ai  contributi  di  qualsiasi  natura,  posti  in
essere successivamente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito  la  qualifica
di  impresa  sociale  successivamente  alla  medesima  data  e  siano
costituite da non piu' di trentasei mesi dalla stessa. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  ai
commi 3, 4 e 5. 
  7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina  prevista  per
le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre  1994,  n.
724,  all'articolo  2,  commi  da  36-decies   a   36-duodecies   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  all'articolo  62-bis  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da  181  a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e  all'articolo  7-bis  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  8. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 5-novies, le parole: «portale per  la  raccolta  di
capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per  la
raccolta di capitali per le PMI e per le imprese  sociali»,  e  prima
delle parole  «e  degli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»; 
      2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente: 
  «5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali
ai sensi del decreto legislativo di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di
societa' di capitali o di societa' cooperativa»; 
    b) la rubrica del capo III-quater, del titolo  III,  della  Parte
II, e'  sostituita  dalla  seguente:  «Gestione  di  portali  per  la
raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»; 
    c) all'articolo 50-quinquies: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Gestione  di
portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»; 
      2) al comma  1,  prima  delle  parole  «per  gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti:  «,
per le imprese sociali,»; 
      3) al comma  2,  prima  delle  parole  «per  gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti:  «,
per le imprese sociali,»; 
    d) all'articolo 100-ter,  comma  1,  prima  delle  parole  «dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le
seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»; 
    e) all'articolo  100-ter,  comma  2,  le  parole:  «o  della  PMI
innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI  innovativa
o dell'impresa sociale»; 
    f) all'articolo  100-ter,  comma  2-bis,  le  parole  «e  di  PMI
innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di
imprese sociali»; 
    g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater,  le  parole  «e  da  PMI
innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da
imprese sociali». 
  9.  L'efficacia  delle  disposizioni  del   presente   articolo   e
dell'articolo  16  e'  subordinata,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 18: 
                  - Si riporta l'art.  30  della  legge  23  dicembre
          1994, n.724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica): 
              «Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
          - 1. Agli effetti del presente  articolo  le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le seguenti percentuali: 
                a) il 2 per cento al valore dei beni  indicati  nell'
          articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
          partecipazione   nelle   societa'   commerciali   di    cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; 
                b) il 6 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento; 
                c)  il  15  per   cento   al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo non si applicano: 
                  1)  ai  soggetti  ai  quali,  per  la   particolare
          attivita' svolta, e' fatto  obbligo  di  costituirsi  sotto
          forma di societa' di capitali; 
                  2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo  di
          imposta; 
                  3) alle societa' in amministrazione  controllata  o
          straordinaria; 
                  4) alle societa' ed enti che  controllano  societa'
          ed  enti  i  cui   titoli   sono   negoziati   in   mercati
          regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse
          societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'   da   essi
          controllate, anche indirettamente; 
                  5) alle  societa'  esercenti  pubblici  servizi  di
          trasporto; 
                  6)  alle  societa'  con  un  numero  di  soci   non
          inferiore a 50; 
                  6-bis)  alle  societa'   che   nei   due   esercizi
          precedenti  hanno  avuto  un  numero  di   dipendenti   mai
          inferiore alle dieci unita'; 
                  6-ter)  alle  societa'  in  stato  di   fallimento,
          assoggettate a procedure di  liquidazione  giudiziaria,  di
          liquidazione  coatta  amministrativa   ed   in   concordato
          preventivo; 
                  6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 
                  6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da  enti
          pubblici almeno nella misura del 20 per cento del  capitale
          sociale; 
                  6-sexies) alle societa'  che  risultano  congrue  e
          coerenti ai fini degli studi di settore. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: 
                a) l'1,50 per cento  sul  valore  dei  beni  indicati
          nella lettera a) del comma 1; 
                b)   il   4,75   per   cento   sul    valore    delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria per  le  immobilizzazioni  costituite  da  beni
          immobili a destinazione abitativa  acquisiti  o  rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento; 
                c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma. 
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi. 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-ter, del  decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni   oggettive,   non   trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              4-quater. Il contribuente che  ritiene  sussistenti  le
          condizioni di cui al  comma  4-bis  ma  non  ha  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
          avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
          darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Il comma 2 dell'articolo 61 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  sostituito
          dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento  in  categorie
          omogenee non si tiene conto del  valore  e  si  considerano
          della stessa natura i titoli emessi dallo  stesso  soggetto
          ed aventi uguali caratteristiche". 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994 
              10.». 
              -  Si  riporta  l'art.  2,   commi   da   36-decies   a
          36-duodecies del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,   n.   148   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 
              «36-decies. Pur non ricorrendo  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni  in  perdita  fiscale  per   cinque   periodi
          d'imposta consecutivi  sono  considerati  non  operativi  a
          decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini  e
          per gli effetti del citato articolo 30.  Restano  ferme  le
          cause di non applicazione della disciplina  in  materia  di
          societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
          legge n. 724 del 1994. 
              36-undecies.  Il  comma  36-decies  trova  applicazione
          anche qualora,  nell'arco  temporale  di  cui  al  medesimo
          comma, le societa' e gli enti  siano  per  quattro  periodi
          d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano  dichiarato
          un reddito inferiore  all'ammontare  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, della citata legge  n.  724  del
          1994. 
              36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
          e  36-undecies  si  applicano  a  decorrere   dal   periodo
          d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di  cui  ai  commi  36-decies  e
          36-undecies.». 
              - Si riporta l'art. 62-bis del decreto-legge 30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni  in
          materia di imposte sugli oli minerali,  sull'alcole,  sulle
          bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e  in  materia  di
          IVA con quelle recate  da  direttive  CEE  e  modificazioni
          conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'  disposizioni
          concernenti  la  disciplina  dei  Centri   autorizzati   di
          assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi  di  imposta,
          l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi   di   impresa   fino
          all'ammontare   corrispondente   al   contributo    diretto
          lavorativo,  l'istituzione  per  il  1993   di   un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie): 
              «Art. 62-bis (Studi di settore). - 1.  Gli  uffici  del
          Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai  vari
          settori economici, appositi studi di  settore  al  fine  di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una  piu'  articolata   determinazione   dei   coefficienti
          presuntivi di cui all'art. 11  del  decreto-legge  2  marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal  fine
          gli stessi uffici identificano  campioni  significativi  di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a   controllo   allo   scopo   di   individuare    elementi
          caratterizzanti  l'attivita'  esercitata.  Gli   studi   di
          settore sono  approvati  con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995.». 
              - Si riporta l'art. 3, commi da 181 a 189, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica): 
              «181. Fino alla approvazione degli  studi  di  settore,
          gli accertamenti  di  cui  all'articolo  39,  primo  comma,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
          essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
          accertatrice con riferimento alle  medesime  o  alle  altre
          categorie reddituali, nonche' con riferimento ad  ulteriori
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma  184  del
          presente articolo ai fini della  determinazione  presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni di cui ai commi da  179  a  189  del  presente
          articolo si applicano nei confronti: 
                a)  dei   soggetti   diversi   da   quelli   indicati
          nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
          cui all'articolo  79  del  medesimo  testo  unico  e  degli
          esercenti arti e professioni che  abbiano  conseguito,  nel
          periodo di imposta precedente, compensi  per  un  ammontare
          non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
          optato per il regime ordinario di contabilita'; 
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge;  sono  stabiliti  i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata   inattendibile   in    presenza    di    gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero tra esse  e  i  dati  e  gli  elementi  direttamente
          rilevati. 
              182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a  189  del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti che hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 
              183.  Ai  fini  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          all'ammontare dei maggiori ricavi o  compensi,  determinato
          sulla base dei  predetti  parametri,  si  applica,  tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero  soggette  a  regimi  speciali,   l'aliquota   media
          risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta   relativa   alle
          operazioni imponibili, diminuita di  quella  relativa  alle
          cessioni di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume  d'affari
          dichiarato. 
              184.  Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle
          entrate, elabora parametri in base ai quali  determinare  i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si  rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle   specifiche    caratteristiche    della    attivita'
          esercitata. 
              185. L'accertamento di cui al  comma  181  puo'  essere
          definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge  30
          settembre 1994,  n.  564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  limitatamente  alla
          categoria  di   reddito   che   ha   formato   oggetto   di
          accertamento. L'intervenuta  definizione  dell'accertamento
          con adesione inibisce  la  possibilita'  per  l'ufficio  di
          effettuare,   per   lo   stesso   periodo    di    imposta,
          l'accertamento di cui all'articolo 38, commi  da  quarto  a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. Il Ministero  delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le associazioni di categoria e  gli  ordini  professionali,
          dei  supporti   meccanografici   contenenti   i   programmi
          necessari per il calcolo dei ricavi o  dei  compensi  sulla
          base dei parametri. 
              187. La determinazione di maggiori ricavi,  compensi  e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle disposizioni di cui al  comma  181,  non  costituisce
          notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del  codice  di
          procedura penale. 
              188. Ai contribuenti che indicano, nella  dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul valore aggiunto, ricavi o compensi non  annotati  nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni di cui  all'articolo  55,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  48,
          primo comma, quarto periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, ma non e' dovuto il versamento  della  somma
          pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
          ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non  registrati,
          ivi previsto. 
              189. Le disposizioni di cui  ai  commi  181  e  188  si
          applicano per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo  di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.  52),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                f) "impresa di investimento comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  "impresa   di   investimento   extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i)   'societa'    di    investimento    a    capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; (39) 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'investitori  professionali':  i  clienti
          professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
          2-sexies; 
                m-duodecies)   'investitori   al   dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater)    'depositario    dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 106 del Testo Unico  bancario  e  le
          banche italiane, le banche comunitarie  con  succursale  in
          Italia   e   le   banche   extracomunitarie,    autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis) "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          comunitari; 
                w-septies)  "depositari  centrali   di   titoli":   i
          soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1,  punto  1),
          del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,   del   23   luglio   2014,   relativo   al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine ("forward") e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per " portale per la raccolta di capitali per
          le  PMI  e  per  le  imprese  sociali  "  si  intende   una
          piattaforma on line che abbia come finalita'  esclusiva  la
          facilitazione della raccolta  di  capitale  di  rischio  da
          parte delle PMI come definite dalla disciplina  dell'Unione
          europea,  delle  imprese  sociali  e  degli  organismi   di
          investimento collettivo del risparmio o altre societa'  che
          investono prevalentemente in PMI. 
              5-decies.  Per  "start-up  innovativa"  si  intende  la
          societa'  definita   dall'articolo   25,   comma   2,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa"  o
          "PMI innovativa" si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
              5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del  decreto  legislativo  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge  6  giugno
          2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Si riporta la rubrica del capo III-quater, del titolo
          III, della parte II, del citato decreto legislativo  n.  58
          del 1998, come modificata dal presente decreto legislativo: 
              «PARTE II 
              DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI 
              TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 
              CAPO III-quater Gestione di portali per la raccolta  di
          capitali per le PMI e per le imprese sociali". 
              - Si riporta l'art.  50-quinquies  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
          di PMI e per le  imprese  sociali).  -  1.  E'  gestore  di
          portali  il  soggetto  che  esercita  professionalmente  il
          servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali
          per le PMI, per le imprese sociali, per  gli  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di
          capitali  che  investono  prevalentemente  in  PMI  ed   e'
          iscritto nel registro di cui al comma 2 
              2. L'attivita' di gestione di portali per  la  raccolta
          di capitali per le PMI, per le  imprese  sociali,  per  gli
          organismi di investimento collettivo del risparmio e per le
          societa' di capitali che investono prevalentemente  in  PMI
          e' riservata alle imprese di  investimento  e  alle  banche
          autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'  ai
          soggetti iscritti in  un  apposito  registro  tenuto  dalla
          Consob, a condizione  che  questi  ultimi  trasmettano  gli
          ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita  di
          strumenti   finanziari    rappresentativi    di    capitale
          esclusivamente a  banche  e  imprese  di  investimento.  Ai
          soggetti iscritti in tale  registro  non  si  applicano  le
          disposizioni  della  parte  II,  titolo  II,  capo   II   e
          dell'articolo 32. 
              3. L'iscrizione nel registro  di  cui  al  comma  2  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
                a) forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
                b) sede legale e amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
                c) oggetto sociale conforme con quanto  previsto  dal
          comma 1; 
                d) possesso da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
                e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  di
          requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob. 
              4. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  2
          non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
          di pertinenza di terzi. 
              5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
                a) alla formazione del registro e alle relative forme
          di pubblicita'; 
                b)   alle   eventuali   ulteriori   condizioni    per
          l'iscrizione  nel  registro,  alle  cause  di  sospensione,
          radiazione e riammissione e  alle  misure  applicabili  nei
          confronti degli iscritti nel registro; 
                c)    alle    eventuali    ulteriori     cause     di
          incompatibilita'; 
                d) alle regole di condotta che i gestori  di  portali
          devono  rispettare  nel  rapporto  con   gli   investitori,
          prevedendo   un   regime   semplificato   per   i   clienti
          professionali. 
              6. La Consob  esercita  la  vigilanza  sui  gestori  di
          portali per verificare l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo e  della  relativa  disciplina  di
          attuazione. A  questo  fine  la  Consob  puo'  chiedere  la
          comunicazione di dati e di notizie  e  la  trasmissione  di
          atti e di documenti, fissando i relativi  termini,  nonche'
          effettuare ispezioni. 
              7. I gestori  di  portali  che  violano  le  norme  del
          presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
          forza di esso, sono puniti, in  base  alla  gravita'  della
          violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquecento  a
          euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel  registro
          di cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
          sospensione da uno a  quattro  mesi  o  la  radiazione  dal
          registro. Si applicano i commi 2  e  3  dell'articolo  196.
          Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della  parte
          II,  titolo  IV,  capo  I,  applicabili  alle  imprese   di
          investimento, alle banche, alle  SGR  e  alle  societa'  di
          gestione armonizzate.». 
              -  Si  riporta  l'art.  100-ter  del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per   la
          raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
          esclusivamente  attraverso  uno  o  piu'  portali  per   la
          raccolta di capitali possono avere ad oggetto  soltanto  la
          sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   emessi   dalle
          start-up innovative, dalle PMI  innovative,  dalle  imprese
          sociali, dagli organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio  o  altre  societa'  di  capitali  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative e in PMI  innovative
          e devono avere un corrispettivo totale inferiore  a  quello
          determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100,  comma
          1, lettera c). 
              2. La Consob determina la disciplina  applicabile  alle
          offerte di cui al comma precedente, al fine  di  assicurare
          la sottoscrizione da parte di investitori  professionali  o
          particolari   categorie   di   investitori   dalla   stessa
          individuate  di  una  quota  degli   strumenti   finanziari
          offerti, quando l'offerta non sia riservata  esclusivamente
          a clienti professionali,  e  di  tutelare  gli  investitori
          diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
          controllo della start-up innovativa, della PMI innovativa o
          dell'impresa sociale cedano  le  proprie  partecipazioni  a
          terzi successivamente all'offerta. 
              2-bis. In alternativa a quanto stabilito  dall'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
          l'acquisto  e  per  la  successiva  alienazione  di   quote
          rappresentative del capitale di start-up innovative, di PMI
          innovative e di imprese  sociali  costituite  in  forma  di
          societa' a responsabilita' limitata: 
                a) la  sottoscrizione  o  l'acquisto  possono  essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'articolo 1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e);  gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
                b) entro i trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
                  1) effettuino l'intestazione delle  quote  in  nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
                  2) rilascino,  a  richiesta  del  sottoscrittore  o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
                  3) consentano ai sottoscrittori e  agli  acquirenti
          che ne facciano richiesta  di  alienare  le  quote  secondo
          quanto previsto alla lettera c) del presente comma; 
                  4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
          facolta' di richiedere,  in  ogni  momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
                c) la successiva alienazione delle quote da parte  di
          un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera  b),
          numero  3),  avviene  mediante  semplice  annotazione   del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le formalita' di cui all'articolo  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del
          codice  civile  e  all'articolo  36,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
              2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della
          parte   II,   titolo   II,   capo   II,   l'esecuzione   di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari emessi da start-up innovative, da PMI innovative
          e da imprese sociali ovvero di  quote  rappresentative  del
          capitale delle medesime, effettuati  secondo  le  modalita'
          previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del  presente
          articolo, non necessita della stipulazione di un  contratto
          scritto  a  norma   dell'articolo   23,   comma   1.   Ogni
          corrispettivo, spesa o onere gravante  sul  sottoscrittore,
          acquirente o alienante deve  essere  indicato  nel  portale
          dell'offerta, con separata e  chiara  evidenziazione  delle
          condizioni  praticate  da   ciascuno   degli   intermediari
          coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di
          ciascun intermediario. In difetto,  nulla  e'  dovuto  agli
          intermediari. 
              2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa   per   il   decorso   del   termine    previsto
          dall'articolo  25,  commi  2,  lettera   b),   e   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni,  gli  intermediari  provvedono  a
          intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori  e
          degli acquirenti direttamente agli  stessi.  L'intestazione
          ha luogo mediante comunicazione  dell'elenco  dei  titolari
          delle  partecipazioni  al  registro  delle  imprese  ed  e'
          soggetta  a  un  diritto  di  segreteria  unico,  a  carico
          dell'intermediario. Nel caso di opzione per  il  regime  di
          cui al comma 2-bis del  presente  articolo,  la  successiva
          registrazione  effettuata  dal   registro   delle   imprese
          sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui  all'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile.».