Art. 20 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».