Art. 4 
 
           Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi 
 
  1. All'attivita' di direzione e coordinamento di un'impresa sociale
si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo  IX  del
titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile.  Si
considera,  in  ogni  caso,  esercitare  attivita'  di  direzione   e
coordinamento il  soggetto  che,  per  previsioni  statutarie  o  per
qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nominare la maggioranza
dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale. 
  2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a  depositare  l'accordo
di partecipazione presso il  registro  delle  imprese.  I  gruppi  di
imprese sociali  sono  inoltre  tenuti  a  redigere  e  depositare  i
documenti contabili ed il  bilancio  sociale  in  forma  consolidata,
predisposto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9. 
  3. Le societa' costituite da un unico  socio  persona  fisica,  gli
enti con scopo  di  lucro  e  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita'  di
direzione e coordinamento  o  detenere,  in  qualsiasi  forma,  anche
analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
  4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3
sono annullabili e possono  essere  impugnate  in  conformita'  delle
norme del codice civile entro il termine di  centottanta  giorni.  La
legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 2545-septies del codice civile: 
              «Art. 2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico).  -
          Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche  a
          categorie diverse regolano, anche in forma  consortile,  la
          direzione e il coordinamento delle rispettive imprese  deve
          indicare: 
                1) la durata; 
                2) la cooperativa o le cooperative cui e'  attribuita
          direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 
                3) l'eventuale partecipazione di altri enti  pubblici
          e privati; 
                4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
          dal contratto; 
                5) i criteri di compensazione  e  l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. 
              La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
          essa possano essere imposti oneri di  alcun  tipo  qualora,
          per effetto dell'adesione al gruppo,  le  condizioni  dello
          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. 
              Le cooperative aderenti ad  un  gruppo  sono  tenute  a
          depositare in forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione
          presso l'albo delle societa' cooperative.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano note all'art. 1. 
              - Si riporta l'art. 2359 del codice civile: 
              «Art.   2359.   (Societa'   controllate   e    societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».