Art. 5 
 
                           (Costituzione) 
 
  1. L'impresa sociale e'  costituita  con  atto  pubblico.  Oltre  a
quanto specificamente previsto per ciascun  tipo  di  organizzazione,
secondo la  normativa  applicabile  a  ciascuna  di  esse,  gli  atti
costitutivi devono esplicitare il carattere sociale  dell'impresa  in
conformita'  alle  norme  del  presente  decreto  e  in   particolare
indicare: 
    a)  l'oggetto   sociale,   con   particolare   riferimento   alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5; 
    b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3. 
  2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni  e  gli  altri  atti
relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta  giorni  a
cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sede  legale,
per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma
2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai  fini  di
cui all'articolo  15,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito
del solo regolamento e delle sue modificazioni. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono  definiti
gli atti che devono essere  depositati  e  le  procedure  di  cui  al
presente articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  l'art.  31,  comma  2,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - Legge di semplificazione 1999): 
              «2. Decorsi due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le accompagnano presentate all'ufficio del  registro  delle
          imprese,  ad  esclusione   di   quelle   presentate   dagli
          imprenditori  individuali  e  dai  soggetti  iscritti   nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate  per  via  telematica
          ovvero  presentate  su  supporto   informatico   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59. Le  modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento  al
          predetto  obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei
          soggetti  iscritti  solo  nel  repertorio   delle   notizie
          economiche e amministrative sono stabilite con decreto  del
          Ministro     dell'industria,      del      commercio      e
          dell'artigianato.».