Art. 6 
 
                            Denominazione 
 
  1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque  modo  formate,
devono  contenere  l'indicazione  di  «impresa  sociale».   Di   tale
indicazione  deve  farsi  uso  negli  atti  e  nella   corrispondenza
dell'impresa sociale. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di
cui all'articolo 1, comma 3. 
  3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero  di  altre  parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle imprese sociali.