Art. 7 
 
                           Cariche sociali 
 
  1. L'atto costitutivo o lo statuto  possono  riservare  a  soggetti
esterni all'impresa sociale la  nomina  di  componenti  degli  organi
sociali. In ogni caso, la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo  di  amministrazione  e'  riservata  all'assemblea  degli
associati o dei soci dell'impresa sociale. 
  2.  Non  possono  assumere  la  presidenza   dell'impresa   sociale
rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di
onorabilita',  professionalita'  ed  indipendenza  per   coloro   che
assumono cariche sociali. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n,   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.