Art. 2 
 
      Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le dichiarazioni o le  informazioni  ottenute  mediante  il
delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo  che  contro
le persone accusate di tale delitto e al solo  fine  di  provarne  la
responsabilita' penale». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  191  del  Codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1.  Le
          prove acquisite in violazione dei divieti  stabiliti  dalla
          legge non possono essere utilizzate. 
              2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche  di  ufficio
          in ogni stato e grado del procedimento. 
              2-bis. Le  dichiarazioni  o  le  informazioni  ottenute
          mediante  il  delitto  di   tortura   non   sono   comunque
          utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di  tale
          delitto e al  solo  fine  di  provarne  la  responsabilita'
          penale.».