Art. 4 Esclusione dall'immunita'. Estradizione nei casi di tortura 1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. 2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.