IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s);
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante
modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 7, della legge citata 7
agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e
modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16
marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e' modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 116 del 2016.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 97 della
Costituzione:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 97 della Costituzione stabilisce che i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 comma 1,
lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico
generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni
in ciascuna materia, con le modifiche strettamente
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse,
salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni legislative vigenti, apportando le
modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per
l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina
statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'art. 16:
(omissis);
s) introduzione di norme in materia di
responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei
tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio
dell'azione disciplinare;
(omissis).».
- Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
(Modifiche all'art. 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 20 giugno
2016, n. 116, si veda nelle note alle premesse.