Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno  2016,  n.
                                 116 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al capoverso 3-quater, la  parola:  «quindici»  e'  sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»; 
    b)  dopo  il  capoverso  3-quinquies  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis  e  3-ter  e  quelli
conclusivi  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
comunicati all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
          116 del 2016, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Modifiche  all'art.  55-quater  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 55-quater
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  "1-bis.
          Costituisce falsa attestazione della presenza  in  servizio
          qualunque modalita'  fraudolenta  posta  in  essere,  anche
          avvalendosi di terzi, per far risultare  il  dipendente  in
          servizio o trarre in inganno  l'amministrazione  presso  la
          quale il dipendente presta attivita'  lavorativa  circa  il
          rispetto  dell'orario  di  lavoro   dello   stesso.   Della
          violazione  risponde  anche  chi  abbia  agevolato  con  la
          propria   condotta   attiva   o   omissiva   la    condotta
          fraudolenta."; 
                b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
          Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la   falsa
          attestazione  della  presenza  in  servizio,  accertata  in
          flagranza ovvero mediante strumenti di  sorveglianza  o  di
          registrazione degli accessi  o  delle  presenze,  determina
          l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio   del
          dipendente, fatto salvo il diritto  all'assegno  alimentare
          nella  misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
          contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
          dell'interessato.   La   sospensione   e'   disposta    dal
          responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
          ove ne venga a conoscenza per primo,  dall'ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4, con  provvedimento  motivato,  in
          via immediata e comunque entro quarantotto ore dal  momento
          in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.  La
          violazione di  tale  termine  non  determina  la  decadenza
          dall'azione   disciplinare    ne'    l'inefficacia    della
          sospensione    cautelare,    fatta    salva     l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 
              3-ter. Con il  medesimo  provvedimento  di  sospensione
          cautelare di cui al  comma  3-bis  si  procede  anche  alla
          contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
          convocazione del  dipendente  dinanzi  all'Ufficio  di  cui
          all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e'  convocato,  per
          il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
          quindici giorni e puo' farsi assistere  da  un  procuratore
          ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
          il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
          dell'audizione, il dipendente convocato  puo'  inviare  una
          memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo  e  assoluto
          impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del
          termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
          superiore a cinque giorni. Il differimento  del  termine  a
          difesa del dipendente puo' essere disposto solo  una  volta
          nel  corso  del   procedimento.   L'Ufficio   conclude   il
          procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da  parte
          del  dipendente,  della  contestazione  dell'addebito.   La
          violazione dei suddetti termini,  fatta  salva  l'eventuale
          responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
          determina  la  decadenza   dall'azione   disciplinare   ne'
          l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non  risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
          del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4. 
              3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis,  la  denuncia
          al pubblico ministero e  la  segnalazione  alla  competente
          procura regionale della Corte  dei  conti  avvengono  entro
          venti giorni dall'avvio del procedimento  disciplinare.  La
          Procura della  Corte  dei  conti,  quando  ne  ricorrono  i
          presupposti, emette invito a dedurre per  danno  d'immagine
          entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura   di
          licenziamento. L'azione di responsabilita'  e'  esercitata,
          con le modalita' e  nei  termini  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro  i
          centocinquanta  giorni  successivi  alla  denuncia,   senza
          possibilita' di proroga. L'ammontare del danno  risarcibile
          e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
          relazione  alla  rilevanza  del  fatto  per  i   mezzi   di
          informazione  e  comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'
          essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio  in
          godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 
              3-quinquies. Nei casi di cui  al  comma  3-bis,  per  i
          dirigenti  che  abbiano  acquisito  conoscenza  del  fatto,
          ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale,  per  i
          responsabili di servizio competenti,  l'omessa  attivazione
          del  procedimento  disciplinare  e  l'omessa  adozione  del
          provvedimento di sospensione cautelare, senza  giustificato
          motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
          licenziamento  e  di  esse  e'  data  notizia,   da   parte
          dell'ufficio competente per il  procedimento  disciplinare,
          all'Autorita' giudiziaria ai fini  dell'accertamento  della
          sussistenza di eventuali reati. 
              3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          e quelli conclusivi dei procedimenti  di  cui  al  presente
          articolo sono comunicati all'Ispettorato  per  la  funzione
          pubblica ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  55-bis,
          comma 4."».