Art. 3
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» e' sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies e' aggiunto il seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli
conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono
comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.».
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2016, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Modifiche all'art. 55-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio
qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche
avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in
servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il
rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della
violazione risponde anche chi abbia agevolato con la
propria condotta attiva o omissiva la condotta
fraudolenta.";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare
nella misura stabilita dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in
via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento
in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione
cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla
contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per
il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una
memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a
difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta
nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
del dipendente, della contestazione dell'addebito. La
violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'
l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia
al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro
venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La
Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine
entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata,
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i
centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza
possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile
e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di
informazione e comunque l'eventuale condanna non puo'
essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i
dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i
responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del
provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato
motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse e' data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare,
all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della
sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter
e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione
pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 55-bis,
comma 4."».