Art. 4 Caratteristiche dei buoni pasto 1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto: a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione; c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo; e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; f) la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». 3. Nei buoni pasto in forma elettronica: a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico; b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e' utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e' assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso; d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e' riportata elettronicamente. 4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.