Art. 5 Contenuto degli accordi 1. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi: a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; b) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle condizioni di validita', ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societa' emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; d) l'indicazione del termine di pagamento che la societa' emittente e' tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo; e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate; f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa' emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. 2. Gli accordi tra la societa' di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la liberta' della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base. 3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita' o valore, relative alla fatturazione dei medesimi. 4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'. 5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivita' necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto. 6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. 7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonche' della valutazione di congruita' delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara. 8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. 9. Resta ferma la facolta' dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive. 10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l'applicabilita', ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa' di emissione.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 reca Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. - Il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 reca Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. - Si riporta il testo degli articoli 1341 e 2598 del codice civile. «Art. 1341. (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.». «Art. 2598.(Atti di concorrenza sleale). - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».