Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il valore facciale del buono pasto e'  comprensivo  dell'imposta
sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al  pubblico  di
alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il
consumo. Le variazioni  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  lasciano
inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma
restando  la  liberta'  delle  parti  di  addivenire  alle  opportune
rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua  il
monitoraggio  degli  effetti  del  presente  decreto  al  fine  della
verifica dell'efficacia del medesimo. 
  3. In relazione al monitoraggio da verificare entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono  essere
adottate   disposizioni   integrative   e   correttive,   ai    sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.