Art. 10
Istruttoria delle domande e quantificazione
del contributo
1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini
e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9,
si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione.
2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata,
all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria
effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle
attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del
periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita'
di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto
disposto dall'articolo 8.
4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite
accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita'
dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei
treni*km.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».