Art. 11
Termini e modalita' del ribaltamento del contributo
1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini
del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela,
sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto
di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli
Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle
imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il
calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui al
presente comma.
2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del
contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto
forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi
prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi
trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo
9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per
ciascun cliente.