Art. 12
Cumulo dell'incentivo
1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica,
europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione
complessiva non puo' eccedere:
a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del
trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri
sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra;
b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del
differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e
quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative per
unita' di massa di merce trasportata.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai
beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a verificare,
per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il
rispetto dei limiti indicati nel comma 1.