Art. 13
Rendicontazione e monitoraggio
1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla
scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 4:
a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del
primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e
contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della
liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera
di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante
dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha
effettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati ivi
riportati;
b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per
servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi
relativi ai trasporti effettuati.
2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi
di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo
6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel
periodo incentivato.
3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati in
ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite
posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti,
secondo la disponibilita' di cassa.
4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla
scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto
all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di
erogazione del contributo.
5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di
scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza
dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per
due periodi consecutivi:
a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici
mesi soggetto a monitoraggio;
b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del
monitoraggio.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il
tramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria,
gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato
elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il
monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.
Note all'art. 13:
- Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».