Art. 14
Recupero dei contributi
1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun
periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale
del contributo eventualmente gia' percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione
del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche'
al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della
quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo
11.
3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento
all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi
al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario
raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede
ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di
incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di
traffico riscontrata in sede di verifica.
4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.