Art. 15
Controlli
1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine
alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni
prodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale
fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire
informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche'
effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso
diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie
e puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazione
inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini di
verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,
sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle
imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
Note all'art. 15:
- Si riportano gli articoli 75 e 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal
controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».